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I rimborsi delle accise nel decreto Fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

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L’Agenzia delle Dogane, con risoluzione del 6 dicembre 2016, ha fornito una lettura interpretativa di quanto contenuto nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 che convertiva il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, meglio noto come “decreto fiscale” e anche ribattezzato l’apericena della legge di Bilancio.

Più precisamente, per quanto ci interessa, l’attenzione dell’Agenzia è caduta sull’introduzione nel Testo Unito sulle Accise (TUA) di un nuovo articolo 24 ter relativo al modo con cui è disciplinato il beneficio di cui godono, con riguardo agli impieghi di gasolio, chi effettua trasporto merci e alcune attività di trasporto persone.

Nel confermare il campo di applicazione dell’agevolazione fiscale – da cui rimangono esclusi anche quest’anno i veicoli di categoria euro 2 o inferiore – la disposizione in esame conferma il principio secondo cui, laddove il mezzo di trasporto non sia di proprietà dell’impresa di trasporto, a quest’ultima può essere riconosciuto il credito sul gasolio impiegato, se il titolo, tra quelli ammessi dai distinti settori normativi del trasporto, ne garantisce l’esclusiva disponibilità nel periodo di consumo considerato.

Ferma restando la struttura del beneficio articolato su base trimestrale, si segnala che è stato inserito nella tabella A, il punto 4-bis, che ora individua espressamente l’aliquota agevolata da applicarsi al gasolio per autotrazione pari a euro 403,22 per mille litri.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di rateizzare l’imposta dovuta dal gesto del deposito fiscale, se questi si trova in condizioni di oggettiva difficoltà economica, facendo istanza entro la scadenza fissata per il pagamento. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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