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Il decreto Genova diventa legge: le misure per l’autotrasporto e lo spettro del contributo all’ART

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Dopo un lungo travaglio, il decreto Genova diventa legge (la n. 130 del 16 novembre 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entrata in vigore lo scorso 20 novembre. Le misure sono tante e non tutte ovviamente interessano da vicino l’autotrasporto. Vediamo quelle che in qualche modo hanno attinenza con il settore e con il trasporto delle merci. La norma sicuramente più importante è quella contenuta nell’art. 5.3 in cui si prevede un sostegno economico per l’autotrasporto, riconosciuto in ragione delle maggiori spese sostenute per la forzata percorrenza di tratti viari aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita dalle aree urbane e portuali. E qui è da segnalare che, rispetto al passato, i tratti aggiuntivi rispetto a quelli normalmente percorsi contemplano anche le tratti stradali e non soltanto quelle autostradali. Il sostegno (ma sarebbe più corretto dire «ristoro») sarà finanziato nei limiti di 20 milioni di euro anche per il 2018, trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. 

I criteri e le tipologie di spese ammissibili al ristoro saranno stabilite con decreto ministeriale da adottare entro i 60 giorni successivi al 20 novembre 2018. Passiamo invece in rapida rassegna le altre norme per segnalare cosa prevedono:

− realizzazione di opere viarie di collegamentoo inerenti la mobilità tramite l’attribuzione di 5 milioni di euro al Comune di Genova (co. 3 bis). Prevista la possibilità di realizzareparcheggi di interscambioin determinati spazi dell’area demaniale marittima (art. 5, co. 3 ter);

− ottimizzazione dei flussi veicolari logisticiin ingresso/uscita dal porto di Genova mediante progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie (art. 6, co. 1). A decorrere dal 20 novembre 2018, il ministero sovrintende tali interventi per cui è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2018, di 15 milioni per il 2019 e di 7 milioni per il 2020;

− impiego di personale e acquisto di mezzi per ottimizzare i flussi di trafficoed efficientare le strutture logistiche in ambito portuale (art. 6, co. 2). Assegnati alla Capitaneria del Porto di Genova 375.000 euro per il 2018 e 875.000 per il 2019;

− assunzioni del personale necessario, da parte di Agenzia delle dogane, per ottimizzare i flussi veicolari e logistici e preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova. Con riferimento alle merci che circolano in tale bacino, è riconosciuta la possibilità di estendere l’orario di apertura degli Uffici doganali per lo svolgimento dei controlli e delle formalità connesse (art. 6 bis, commi 1-4).

 

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
È questa sicuramente la parte della normativa più critica per l’autotrasporto perché modifica il meccanismo di finanziamento dell’ART così da potervi includere anche il settore dell’autotrasporto (art. 16, co. a-ter). Nella nuova formulazione, il contributo è «versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge».

L’entità del contributo è confermata in misura non superiore all’1 per mille del fatturato, anche se viene introdotta la possibilità di soglie di esenzione, che tengano conto della dimensione del fatturato. Infine, sono state ampliate le competenze dell’ART sull’individuazione dei sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con riferimento al settore autostradale (art. 16, co. 2, lettera g). Se infatti l’attuale normativa (DL n. 201/2011 e successivi) attribuisce all’ART tale competenza soltanto rispetto a nuove concessioni autostradali, il Decreto Genova la estende anche ai casi di aggiornamento o revisione delle convenzioni autostradali già esistenti (art. 16, co. 1, lettera a). Sempre in questo ambito l’ART sarà coinvolta nella procedura di approvazione degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni autostradali esistenti.

 

Trasporto merci ferroviario
Per quanto riguarda invece il trasporto merci ferroviariola legge approvata prevede:

− istituzione di una Zona Logistica Semplificatanei territori portuali e retroportuali di Genova, incluso i siti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano smistamento, Melzo e Vado Ligure. Le imprese operanti nella ZLS godono di procedure e regimi semplificati (art. 7, commi 1-2).

− concessione di un contributo per l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamentoovvero treni completi alternativi al trasporto stradale, da/verso i suddetti retroporti. Viene erogato per non più di 13 mesi, a decorrere dal 20 novembre 2018, e nel limite massimo di 4 euro per treno/kmalle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato. Non è cumulabile con altri contributi per l’intermodalità ferroviaria. Il MIT ne stabilisce le modalità di fruizione entro 30 giorni, a decorrere dal 20 novembre 2018. Stanziati 800.000 euro nel 2018 e 2,4 milioni nel 2019 (art. 7, co. 2 ter e 2 quinquies).

− concessione di contributo Ferrobonusalle imprese e utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo/partenza dal nodo logistico e portuale di Genova (art. 7, co. 2 bis). Per il 2018, è previsto un contributo fino alla misura doppia rispetto all’importo stabilito dal regolamento di cui al DM n. 25/2017, nel limite di 5 milioni di euro;

− concessione di contributo per la compensazione dei maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con O/D nel bacino di Genova Sampierdarena. Viene erogato al concessionario del servizio, per non più di 13 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornalieramovimentata oltre le 10 unità. Il ministero definisce entro 30 giorni, a decorrere del 20 novembre 2018, le modalità di rendicontazione/attribuzione del contributo. Stanziati 200.000 euro nel 2018 e 600.000 nel 2019 (art. 7, co. 2 quater e 2 quinquies).

 

Zona Franca Urbana
Altra misura riguarda l’istituzione di una Zona Franca Urbanacon aiuti alle imprese che vi hanno sede e aventi un fatturato ridotto di almeno il 25% tra il 14 agosto e il 30 settembre 2018e calcolato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017 (art. 8, co. 1-6). Gli aiuti che possono essere richiesti, solo in alternativa ai benefici di cui agli artt. 3-4, riguardano:

• esenzione, dall’imposta sui redditi, del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella ZFU fino a concorrenza, dell’importo di € 100.000 per ciascun periodo di imposta;

• esenzione dall’IRAPdel valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, nel limite di € 200.000 per ciascun periodo di imposta;

• esenzione dalle imposte municipalidegli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenzialisulle retribuzioni da lavoro dipendente (escluso i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro).

Tali aiuti spettano altresì alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2018. Sono erogati ai sensi del regime de minimis e nei limiti dello stanziamento previsto per il 2018 paria a 10 milioni di euro.

 

Sicurezza delle infrastrutture
Sotto questa voce va inclusa l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali con specifiche funzioni ispettive, anche con riferimento alla sicurezza delle gallerie (art. 12);

− l’istituzione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (art. 13);

− la sperimentazione di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, cavalcavia) indicati dal ministero dei Trasporti che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti (art.14, co. 1);

− le sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G nell’ambito di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell’area di Genova (art. 14, co. 3 bis);

− l’istituzione della Cabina di regia Strategia Italia per verificare lo stato di attuazione degli investimenti infrastrutturali (art. 40);

− il finanziamento di interventi straordinari per la riapertura al traffico del viadotto Sente (art. 40 bis).

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