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Il Tar Lazio accoglie ricorso sui divieti di circolazione. Codacons: «Ora stop ai camion prima e dopo festività»

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Di ricorsi contro il decreto che contiene il calendario dei divieti di circolazione il Codacons ne fa tanti. E questo effettivamente spiega perché questa notizia potrebbe suonare ai più come già nota. In realtà si tratta di una striscia, iniziata da qualche anno e che adesso lo scorso 22 maggio ha trovato un ulteriore allungamento, dopo che già nello scorso luglio aveva prodotto un’ordinanza che aveva poi costretto il ministero dei Trasporti a rivedere in maniera oggettiva i criteri sulla cui base le prefetture possono concedere deroghe rispetto ai divieti di circolazione. Ma siccome, dopo quel provvedimento giunse il 19 dicembre 2017 il decreto n. 571 contenente i divieti, il Codacons ha nuovamente impugnato anche questa normativa poiché a suo parere non prevedeva limitazioni nei giorni antecedenti o successivi ad alcune festività, in corrispondenza cioè di aumenti del traffico autostradale e perché contemplando delle possibili deroghe ai divieti, non definiva nel dettaglio i criteri assoluti con cui concedere tali deroghe. 

Il 23 maggio scorso il Tar ha accolto le istanze del Codacons sulla base di diversi argomenti. Innanzi tutto ha ribadito che «il rilascio di eventuali deroghe – per loro natura di carattere eccezionale – alle limitazioni di circolazione prefissate, deve essere ben circostanziato e motivato nonché fondato su presupposti specifici ed altrettanto eccezionali». Inoltre, secondo i giudici «il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può non considerare, nel fissare le suddette limitazioni, che anche in particolari giornate che precedono e seguono le festività, si registrano incrementi dei volumi di traffico, con conseguente aumento del rischio di sinistri stradali». Anche se però i giudici precisano che «occorre tener conto del particolare tipo di merci trasportate ovvero da un lato del rilievo dei bisogni che le stesse soddisfano e dall’altro del loro regime di deperibilità. Da ultimo il TAR ha confermato che il ministero «deve fornire alle Prefetture – e in parte invero ha già provveduto – puntuali indicazioni sui criteri e parametri alla base del rilascio degli eccezionali permessi in deroga, che garantiscano un’omogeneità di condotta degli stessi Uffici».

Insomma, detto in sintesi la sentenza chiede al ministero:
– di prendere in considerazione il fatto che i giorni precedenti e successivi alle festività il traffico e quindi il rischio di sinistri aumenta;
– di valutare la necessità o meno di far viaggiare alcune merci in relazione alla loro deperibilità e ai bisogni che esse soddisfano;
– di fornire alle prefetture criteri e parametri secondo cui concedere deroghe.

In definitiva quindi si tratta di un’enunciazione di principi, alcuni dei quali peraltro già fatti propri dal ministero, che non sembrerebbero produrre conseguenze pratiche.

Secondo invece il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, «per effetto di tale sentenza dovrà da subito essere vietata la circolazione dei Tir nei giorni antecedenti e successivi le festività, e dovranno essere spiegati in modo esaustivo alle prefetture i criteri di concessione delle deroghe». E poi aggiunge che la sentenza sarebbe importante perché contiene una preminenza della salute e della sicurezza dei cittadini rispetto agli interessi economici dei privati.

Ma è veramente così? Secondo la FAI all’atto pratico non cambia nulla per le imprese di autotrasporto «fino a nuove determinazioni ministeriali … sia per ciò che riguarda i giorni di divieto, sia per i camion che hanno ottenuto delle deroghe prefettizie per la circolazione nei giorni festivi. In particolare, occorre chiarire che, contrariamente a quanto affermato dall’associazione ricorrente, i camion potranno circolare anche nel prossimo fine settimana nel rispetto della deroga ottenuta».

La FAI ricorda pure che l’art. 7 comma 2 del Regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che la circolazione dei mezzi pesanti può essere vietata anche in giornate diverse dalle festività «da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso». Una norma che l’associazione dichiara di voler far valere adottando opportune iniziative nelle sedi competenti.

Assotir, invece, dal suo sito commenta la sentenza evidenziando la necessità di «una più ampia riforma del Codice della Strada più volte arenatasi tra le aule del Parlamento», auspicando «che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenga, in attesa che la politica faccia la sua parte, con appositi provvedimenti ad hoc che possano risolvere possibili e spesso sterili controversie» e «ricordando come il trasporto delle merci su strada è ancora oggi l’unico strumento per l’approvvigionamento della gran parte dei generi di uso quotidiano, come pure di molta parte di materie prime e semilavorati necessari al funzionamento dei cicli continui industriali».

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