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Il TAR Piemonte sospende il contributo per l’Authority Trasporti

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Com’è noto, l’art. 37, comma 6, lett b) del Decreto Legge 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011), ha previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, a carico dei «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», con un’esenzione (in vigore quest’anno) per gli importi non superiori a 6.000 euro.

L’Authority, con delibera n.10/2014 (approvata con D.P.C.M del 12 febbraio 2014), ha incluso tra gli obbligati al pagamento anche le attività di trasporto di merci su strada (Codice Ateco 49.41.00).

Sulla questione, da tempo il governo ha espresso la propria opinione in maniera ufficiale affermando che le imprese di autotrasporto non possono includersi tra gli obbligati. Nel frattempo, sono stati presentati dei ricorsi al TAR Piemonte per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti amministrativi concernenti il contributo in esame e delle richieste di pagamento inviate dall’Authority alle singole imprese.

Con Ordinanza adottata l’11 novembre scorso, il TAR Piemonte ha deciso di sospendere le predette richieste di pagamento per cui, allo stato attuale, le imprese interessate non dovranno versare il saldo del contributo 2015 che, altrimenti, avrebbero dovuto corrispondere entro il 30 novembre prossimo. La sospensione è stata decisa anche in considerazione della volontà, da parte dello stesso TAR, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma prima indicata (art.37, comma 6 del d.l.201/2011).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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