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Il veicolo con la polizza scaduta da meno di 15 giorni non è sanzionabile

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A partire da inizio anno non esiste più il tacito rinnovo e quindi la polizza RCA viene sottoposta a obbligatoria scadenza naturale. In ogni caso, però, nei 15 giorni successivi alla scadenza inizia una fase di tolleranza, che può terminare con la sottoscrizione del contratto con la precedente assicurazione oppure con una nuova compagnia. Ma questa condizione di tolleranza, riferita al contratto di assicurazione, espone o meno al rischio di subire una sanzione?
A questa domanda – che tante volte ci si era posti nelle ultime settimane – risponde adesso una circolare del ministero dell’Interno (datata 14 febbraio).

La circolare inizialmente ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha previsto che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A. di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati. E fin qui tutto bene. Quindi precisa che l’assicurazione deve:
a) avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni;
b) mantenere operante la garanzia assicurativa fino al momento in cui sarà sottoscritta una nuova polizza ovvero fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Questo è il punto essenziale: è la stessa norma a prevedere espressamente l’estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di 15 giorni dalla scadenza. Ragion per cui l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto, può – almeno per 15 giorni – continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti.
In pratica, se fino a ieri l’operatore di polizia doveva verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva e quindi sanzionare l’interessato se vi era stata disdetta del contratto o mancanza di proroga automatica della polizza, adesso tutti possono godere della copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza e quindi diventa ininfluente effettuare ulteriori controlli.
Di conseguenza non è più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con certificato e contrassegno assicurativo scaduti, visto che la garanzia assicurativa è estesa in ogni caso fino (e non oltre) il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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