Il ministero del Lavoro e dell’Economia, con decreto Interministeriale datato 10 ottobre (anche se registrato dalla Corte dei Conti il 4 novembre) hanno fissato come ogni anno la percentuale di riduzione dei premi Inail di cui possono godere le imprese artigiane in regola con le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, nel biennio 2015/2016. Per quanto riguarda l’anno 2017 questa percentuale è del 7,22 per cento, quindi qualche frazione di punto in meno rispetto al 7,61 per cento stabilito per il 2016.
Tale riduzione potrà essere applicata dalle imprese già con la prossima autoliquidazione, vale a dire in occasione della regolazione del premio 2017 che scadrà il 16 febbraio 2018. È però necessario che le imprese in questione, regolarmente iscritte alla gestione artigianato e autocertificatesi nell’ambito della dichiarazione delle retribuzioni 2016 (presentata entro il 28 febbraio 2017 barrando la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781″), soddisfino anche due condizioni:
– l’essere in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 (T.U. sicurezza);
– non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (2015/2016).