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INPS: confermata la durata dell’indennità di mobilità fino al 2014, mentre la CIGS atterra anche nel trasporto aereo

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La riforma Fornero crea qualche dubbio rispetto alla creazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI, anche in versione mini), inaugurata il 1° gennaio 2013, e in vista dell’abrogazione dell’indennità di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017.
Il problema in particolare riguarda la cancellazione dei lavoratori dalle liste di mobilità e quindi la predisposizione del meccanismo per cui gli stessi, ricorrendone i presupposti, debbano godere dell’ASPI o della mini ASPI.
La riforma al riguardo aveva previsto un regime transitorio in cui si stabiliva che dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 si riducesse gradualmente la durata dell’indennità. Con una circolare del 7 gennaio l’Inps precisa che almeno fino al 31 dicembre 2014, in realtà, tutto rimane com’era, mentre le riduzioni partiranno soltanto dal 1° gennaio 2015. Inoltre, lo stesso istituto rammenta una serie di principi in materia, che rimangono validi anche nel corso del regime transitorio. E cioè che:
– la durata della prestazione non può essere superiore all’anzianità aziendale;
– i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore rimangono i medesimi;
– la domanda per ottenere il trattamento va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento;
– l’importo della prestazione si calcola sulla base della retribuzione teorica;
– le questioni legate a incompatibilità, compatibilità, cumulabilità e assegni familiari restano confermate.
 
Infine, l’Inps illustra le ipotesi di decadenza per i lavoratori dall’indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione e ricorda l’abrogazione della dichiarazione di immediata disponibilità, fino al 18 luglio 2012 richiesta a tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale.
Per ogni dettaglio e in particolare per tutto ciò che riguarda i requisiti soggetti e i settori a cui dal 1° gennaio viene estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale (imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200; agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti) si rinvia alla circolare che trovate in allegato
Si sottolinea invece che dal 1° gennaio si estende l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche alle:
a) imprese di trasporto aereo
, a prescindere dal numero di dipendenti;
b) imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
E con l’aria che tira all’Alitalia…

Allegati

Per scaricare la circolare dell’Inps clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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