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La concessionaria autostradale non risponde dei danni provocati dal lancio di sassi dal cavalcavia

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L’ente gestore dell’autostrada non risponde dei danni provocati ai veicoli in transito dal lancio di sassi da un cavalcavia, nemmeno se nella rete metallica di protezione dell’infrastruttura c’era un varco, dal quale ignoti hanno potuto effettuare il lancio. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6095 del 26 Marzo 2015, confermando di fatto la decisione della Corte di appello in cui veniva esclusa la responsabilità per cose in custodia derivante dall’art. 2051 del codice civile in virtù delle considerazioni che «l’assoluta contestualità del lancio e dell’incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento e che gli atti intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore».

La Cassazione, confermando questa linea, ha spiegato che per esserci responsabilità non bisogna tanto verificare un’eventuale condotta colposa della concessionaria della strada, quanto analizzare il rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso, tale per cui la prova liberatoria può derivare esclusivamente dalla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire «un elemento idoneo ad escludere il nesso causale». E per la Cassazione il comportamento di ignoti che abbiano in maniera imprevedibile lanciato sassi da un cavalcavia è esattamente un caso fortuito. E la rottura della rete di protezione, rispetto alla ricostruzione causale dell’evento, è da ritenersi irrilevante.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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