Il distacco transazionale dei lavoratori è un autentico colabrodo e proprio per questo la Corte di Giustizia dell’Unione europea si sforza di tappare dove possibile qualche falla. Lo scorso 6 settembre, per esempio, ha chiuso una furberia a cui molti ricorrevano, quella cioè relativa alla sostituzione di un lavoratore distaccato da un datore di lavoro, con un altro lavoratore distaccato però da un datore di lavoro diverso. Perché in questo modo si cerca di aggirare il principio di territorialità della normativa comunitaria secondo cui, almeno in linea generale, ai lavoratori distaccati si applica la legislazione dello Stato membro in cui questi prestano la propria attività lavorativa sia in forma subordinata che autonoma. Sostituendo il lavoratore con un altro distaccato da diverso datore di lavoro si mira invece ad applicare al lavoratore una serie di contribuzioni di questo secondo datore, verosimilmente più bassa rispetto a quella prevista nel paese in cui il lavoratore è impiegato.
Questo “giochino” per la Corte di Giustizia non è corretto. Più precisamente nella sentenza del 6 settembre 2018 (causa C-527/16) questa ha affermato che «se un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore non può continuare a essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività». Questo proprio perché un lavoratore è soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui lavora per «garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di tale Stato membro». Ci sono casi particolari in cui un lavoratore distaccato possa continuare a essere assoggettato al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività, ma non è questo il caso. Per la Corte, cioè, «il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono assolutamente irrilevanti». Nel caso di specie infatti si discuteva di una società austriaca che, gestendo un impianto di macellazione a Salisburgo, aveva fatto sezionare e confezionare carni da parte di una società ungherese nell’arco di un paio di anni e, prima e durante questo periodo, aveva preso in sostituzione dei lavoratori distaccati di altra società ungherese.