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L’azione diretta è incostituzionale? Il Tribunale di Grosseto interpella la Corte Costituzionale

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Fa fatica l’autotrasporto a uscire dalle aule dei tribunali. E soprattutto ogni volta rimane condannato ad attendere. Stavolta a finire sotto giudizio è l’azione diretta, contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005 e introdotta nel nostro ordinamento tramite la L. 127/2010 in sede di conversione del D.L. 103/2010. Il Tribunale di Grosseto, infatti, ravvisa in questa norma un’evidente violazione del dettato costituzionale e quindi lo scorso 3 giugno ha sospeso il giudizio in corso per rimettere la decisione sul punto alla Corte Costituzionale.

A non convincere il Tribunale di Grosseto, in particolare, è lo strumento normativo utilizzato, vale a dire la conversione in legge di un decreto. Perché, secondo questo Tribunale, la conversione deve essere collegata a livello contenutistico con il decreto di partenza. Insomma, può anche succedere di aggiungere contenuti nuovi, ma non possono essere completamente eterogenei, perché a quel punto il Parlamento andrebbe oltre al potere di conversione che gli assegna l’articolo 77 della Costituzione. Nel caso in questione il decreto legge conteneva “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”, emesso sulla base di presupposti di necessità ed urgenza (completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia e assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo).

La norma contenuta nell’art. 7 ter del Dlgs 286/2005, aggiunta in sede di conversione di questo decreto per introdurre l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato il trasporto, secondo il Tribunale «è completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo» e quindi mancherebbe una relazione tra tale norma e l’originario decreto legge. E senza questa relazione, come detto, si andrebbe a violare l’art. 77 della Costituzione.

A questo punto la palla passa alla Corte Costituzionale. Con i suoi tempi, ovviamente.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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