Non accadeva esattamente da dodici anni: le cooperative di rappresentanza delle cooperative hanno firmato il CCNL Trasporto Merci e Logistica. Una firma importante, perché di fatto potrebbe costituire un argine per alcune derive di illegalità che si sono manifestate nelle relazioni tra società e lavoratori-soci. Proprio per questo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporto plaudono alla firma e parlano di un accordo che “chiude finalmente un fase complicata“ e “che ha determinato distorsioni dei diritti contrattuali e concorrenza sleale tra le aziende”. A questo punto, infatti, i trattamenti economici dei lavoratori dovrebbero diventare normali e in questo modo – commentano ancora I sindacati confederali – “si apre una sfida a tutti i livelli per contrastare l’illegalità diffusa in tutto il settore della cooperazione”.
In realtà la decisione delle cooperative di giungere alla firma del CCNL giunge in maniera indotta. A pesare su tale scelta è stata infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 26 marzo 2015, che giudica legittime le norme che consentono di firmare contratti collettivi di lavoro solamente alle realtà imprenditoriali e sindacali “realmente rappresentative”. Ma soprattutto i giudici costituzionali hanno considerato legittima dal punto di vista costituzionale il IV comma dell’art. 7 della Legge 248 del 31 dicembre 2007, secondo la quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria, applicano ai propri soci lavoratori (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142) i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». La questione della legittimità della norma si era posta, infatti, in una causa nella quale un facchino, socio lavoratore di una cooperativa di logistica, aveva chiesto alla coop il pagamento della differenza tra la retribuzione che ricevuta e quella prevista dal CCNL Trasporto e Logistica. Ma siccome la cooperativa adottava il CCNL Multiservizi (siglato da Unci, Fesica e Confsal) lì è sorta la questione della legittimità dell’articolo.