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Le novità del Sistri nella legge di Bilancio 2018

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Gli anni passano, il Sistri rimane. Il fantomatico sistema di tracciabilità dei rifiuti viene infatti ancora una volta tenuto in vita, seppure in stato vegetativo, dalla Legge di bilancio 2018 approvata dal Parlamento lo scorso 23 dicembre. Più precisamente scatta una proroga fino al 31 dicembre 2018 del periodo di transizione previsto dal decreto 101/2013, secondo il quale si possono applicare per il tracciamento dei rifiuti sia i metodi cartacei (formulari di identificazione, i registri di carico e scarico e MUD annuale), sia quelli informatici con scheda Sistri di registrazione e movimentazione. Di conseguenza anche l’applicazione delle sanzioni viene prorogata di un anno. Una novità però c’è e riguarda in definitiva due possibilità:

  • quella di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in un formato che dovrà essere predisposto dal ministero dell’Ambiente;
  • quella di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.

In ogni caso – semmai qualcuno avesse un dubbio – l’iscrizione al Sistri rimane obbligatoria, tanto che, ribadisce la legge di Bilancio, le sanzioni per la mancata iscrizione e quelle per l’omesso versamento vengono ridotte del 50%, ma rimangono comunque in vita

E a proposito dei contributi di iscrizione al Sistri, la stessa legge di Bilancio chiarisce che il relativo obbligo si prescrive in 10 anni (vale a dire i termini previsti dall’articolo 2946 del codice civile) e che il ministero dell’Ambiente potrà pretenderli con modalità che saranno chiarite in un successivo decreto ministeriale, ma che dovranno comunque tener conto di criteri agevolativi per le imprese, come per esempio l’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, dell’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni.

 

Ecco di seguito il testo dell’articolo 194 bis relaxivo alla “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI 

– 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del Formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

2Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.

3È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.

5Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:

6a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

7b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

8c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga- mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accerta- mento concordato in contraddittorio;

9d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.

10L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi».

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