Siamo in un work in progress e quindi quanto deciso fino a ieri, oggi può modificare i connotati. Stavolta a mutare contorni, insieme al Dcpm 26 aprile con cui ci si instrada verso la Fase 2, è il «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», di cui vi avevamo già parlato lo scorso 14 marzo, dopo che le organizzazioni datoriali e quelle sindacali lo avevano sottoscritto alla presenza del governo.
Adesso sono stati definiti degli aggiornamenti che possono essere di interesse anche per il settore dell’autotrasporto, soprattutto perché modificano la logica emergenziale, adottata nel provvedimento precedente, in una modalità operativa dotata di una prospettiva temporale più lunga.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER ADEGUAMENTI DI SICUREZZA
Il punto che ci sembra da sottolineare è quello relativo alla possibilità, per una qualunque azienda, di ricorrere agli ammortizzatori sociali laddove le condizioni di sicurezza per la ripresa o per la prosecuzione delle attività economiche o professionali possa determinare un periodo di sospensione o di chiusura utile a mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Facciamo un’interpretazione di parte. Consideriamo quel contenuto del Protocollo in cui si stabilisce che l’azienda deve distinguere i bagni in uso al personale da quelli a disposizione di fornitori terzi. E tra questi, vanno ricompresi gli autisti dell’autotrasporto, i corrieri, ecc. A questo scopo l’azienda è chiamata a individuare (laddove esista) il bagno riservato ai fornitori o (se non esistesse) a installarlo. Tale operazione potrebbe anche comportare la sospensione di parte dell’attività, ma i vantaggi offerti sono comunque due:
– la possibilità di beneficiare del cosiddetto “Bonus Sanificazione”, introdotto con il D.L. 18/2020 e ampliato dal successivo D.L. 23/2020, che consiste nella possibilità di accedere a un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute dalle imprese per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
– ricorrere alla cassa integrazione per i giorni in cui l’attività aziendale dovesse rimanere sospesa. Quindi, questo è lo standard di sicurezza, questi sono i benefici e di conseguenza non appare giustificabile il comportamento di quelle aziende che continuano a vietare l’utilizzo di un bagno da parte degli autisti. Comportamento deplorevole già nella prima fase dell’emergenza, ma che a questo punto diventa molto più grave, perché non soltanto c’è stato il tempo per adeguarsi alle disposizioni del Protocollo, ma in più ci sono anche vantaggi di vario tipo. Se non lo si fa bisogna trarre una conclusione evidente: queste aziende non hanno a cuore la sicurezza altrui.
INFORMAZIONE
Altri aggiornamenti importanti ci sono in tema di informazione, visto che l’azienda è obbligata a informare i lavoratori rispetto ai comportamenti da adottare in presenza di febbre, sintomi influenzali o altre condizioni di pericolo che potrebbero favorire la diffusione del virus. Questi obblighi vanno estesi anche rispetto a terzi che entrino nei suoi locali facendo ricorso a materiale informativo da consegnare o affiggere all’ingresso. In particolare, tali informazioni devono includere l’obbligo del lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o il dovere di dichiarare tempestivamente l’esistenza di situazioni di rischio (sintomi influenzali, temperatura alta, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.
In più l’azienda informa anche sui corretti comportamenti da adottare in relazione alla mansioni dei singoli e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
INGRESSO IN AZIENDA
In questa fase viene ribadita la possibilità, per il datore di lavoro, di sottoporre il dipendente a misurazione della temperatura corporea, prima di acceder sul luogo di lavoro (per esempio, tramite ricorso al termoscanner). Se temperatura supera i 37,5°, l’accesso non sarà consentito e il lavoratore (momentaneamente isolato e fornito di mascherina) non dovrà recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma avvisare il proprio medico e seguire le sue indicazioni. L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione, andrà preceduto dall’invio della certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
Dopo aver chiarito che la procedura presente nella circolare 5443/2020 del ministero della Salute scatta in caso di presenza di una persona infetta all’interno dei locali aziendali e laddove si riapra un’azienda ubicata nelle aree maggiormente a rischio.
Più in generale va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Queste attività, prive della richiesta di certificazione, vanno condotte con acqua e detergente e poi dall’applicazione di disinfettanti comuni, può essere condotta da personale che normalmente è addetto a tali servizi, senza dover fare ricorso a ditte specializzate.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Si ribadisce l’obbligo per il datore di mettere a disposizione dei lavoratori i gel detergenti per le mani e l’obbligo di indossare la mascherina per quei dipendenti che condividano spazi comuni.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Si ribadisce l’importanza dello smart working laddove compatibile all’attività «anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)».
Altro suggerimento riguarda la differenziazione degli orari dei lavoratori per favorire il distanziamento e fare in modo di ridurre la presenza contemporanea di persone in azienda.
Infine, si affidano al medico competente il compito di segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, con obbligo da parte del datore di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.