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Cambia l’accesso alla professione. Una circolare ministeriale spiega come

Vi avevano anticipato che per diventare autotrasportatore sarebbe divenuto sufficiente disporre di un camion euro 0, comunque acquisito. Adesso il MIMS specifica molti dettagli su come dimostrare il requisito di stabilimento, quello di idoneità finanziaria e su come ottenere l'attestato di idoneità professionale

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Per accedere alla professione – come vi avevamo anticipatobasta un euro 0, il requisito di stabilimento si dimostra anche tramite veicoli noleggiati, ma il relativo contratto deve essere di almeno sei mesi, mentre l’idoneità finanziaria richiede un capitale di almeno 9.000 euro. Sono i contenuti che emergono dalla circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 con cui il MIMS ha fornito le disposizioni attuative del decreto dirigenziale n.145/2022 in materia di accesso alla professione e al mercato di autotrasportatore. Passiamo in rassegna i principali contenuti.

Accesso alla professione di autotrasportatore

Il Pacchetto mobilità, e in particolare il Regolamento n.1055/2021, non concede più agli Stati membri la facoltà di richiedere requisiti supplementari per l’accesso alla professione. Scelta che invece in Italia era stata fatta imponendo per l’accesso l’ingresso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 ton di classe Euro V oppure la cessione d’azienda o quello del parco veicolare di impresa che esce dal mercato. Tutto questo ora non vale più. Di conseguenza la circolare ribadisce a chiare lettere, anche rispetto alle aziende già attive, che «le imprese che hanno avuto l’accesso al mercato con veicoli appartenenti a una determinata categoria EURO, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria EURO». Una disposizione non propriamente coerente con tutta la normativa comunitaria e nazionale, dal Fit fo 55 e oltre. Sul punto urge, forse, un ripensamento.

Requisito di stabilimento

Rispetto a tale requisito rimane valida la normativa già in vigore, contenuta nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 gennaio 2012. L’unico aspetto diverso rispetto al passato riguarda il fatto che, in attesa che diventi operativo l’obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità acquisiti tramite noleggio senza conducente previsto dalla nuova direttiva europea in materia, l’impresa è chiamata a dimostrare l’immissione in circolazione di almeno un veicolo di cui dispone, comunque acquisito. Quindi, è sufficiente non soltanto l’acquisizione di proprietà, ma anche un leasing o un noleggio. In quest’ultimo caso, però, essendo in corso di evoluzione la materia (in virtù di una nuova direttiva già approvata e da recepire nell’arco di un anno circa), per ottenere l’accesso alla professione bisogna dimostrare una disponibilità continuativa tramite un contratto di noleggio di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.   

Se invece il titolo per l’acquisire la disponibilità del veicolo è il comodato, è necessario presentare agli uffici della motorizzazione la dichiarazione corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto registrato.  

Altro elemento di novità riguarda il mancato riferimento nel Pacchetto Mobilità alla «sede operativa», presente invece nel regolamento n. 1071/2009. Di conseguenza è sufficiente che, a tale scopo, l’impresa dichiari che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, così come quella dei veicoli, si svolge nello Stato membro di stabilimento

Per quanto riguarda il punto più delicato di questo articolo, quello relativo alla proporzionalità tra il fatturato dell’azienda e il parco veicoli/autisti (e quindi suscettibile di funzionare come un limite alla subvezione), la circolare spiega che tale vincolo tiene conto, rispetto al fatturato si tiene conto delle operazioni di trasporto concretamente effettuate (quindi quelle in cui svolge materialmente il servizio di trasporto e non lo subappalta ad altri) e, rispetto al parco, si guarda al numero dei veicoli a disposizione e di quello dei conducenti utilizzati. 

Non quantifica invece la proporzione, rinviando tale determinazione a un’apposita norma di legge a cui rinvia anche l’eventuale indicazione di sanzioni in caso di violazione. 

In alternativa a quanto detto, la dimostrazione della proporzione può essere fornita anche, nel caso di aziende attive nel trasporto di collettame, tramite la titolarità da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE (così come previsto dall’art. 6 del D.Lvo 22 luglio 1999, n. 261) relativamente ai servizi postali comunitari.  

Requisito di idoneità finanziaria 

Per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono fornire la prova di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:  

9.000 euro per il primo veicolo a motore utilizzato;

5.000 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;

900 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.  

Tali valori si applicano a decorrere dal 13 maggio 2022, vale a dire dal giorno di pubblicazione della circolare.  

Le idoneità finanziarie richieste tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Reg. 2020/1055) e il 13 maggio 2002 (data della circolare), dovranno essere adeguate a seguito di comunicazione dell’ufficio della motorizzazione in cui è stata presentata la dimostrazione. 

La circolare precisa pure che, soltanto nei primi due anni di attività, le imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria tramite assicurazione di responsabilità professionale.

Attestato di idoneità professionale 

Dal 21 maggio 2022, i trasporti stradali di merci con veicoli di massa superiore alle 2,5 ton sono soggetti all’obbligo di utilizzo della licenza comunitaria. Il gestore dei trasporti di imprese attive soltanto con veicoli fino a 3,5 ton, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. A tale scopo è necessario dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese analoghe nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, vale a dire la data di entrata in vigore del regolamento 2020/1055. 

Tale circostanza viene dichiarata dall’interessato nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, tramite richiesta indirizzata all’Ufficio della Provincia o della Città Metropolitana o delle Regioni in cui risiede.  

Ai soggetti a cui viene riconosciuto il diritto al rilascio dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l’esame, viene rilasciato un documento conforme, seppure modificato inserendo nel campo relativo all’identificazione dell’esame la data di rilascio e l’annotazione che giustifica la dispensa dall’esame. Tale rilascio è registrato, dall’Ente che vi ha provveduto, nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).  

I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammessi a sostenere l’esame semplificato (integrativo), a condizione che il soggetto interessato abbia assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. In assenza di tale requisito, l’interessato può sostenere l’esame se frequenta il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.  

Al contrario, laddove l’interessato abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020, per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprensivo anche della parte nazionale e se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.  

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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