Puntuali come un debito arrivano i divieti di circolazione validi nel 2023 per i veicoli pesanti, contenuti nel decreto del ministero delle Infrastrutture del 13 dicembre 2022.
Per ora il testo è stato soltanto pubblicato sul sito ministeriale e quindi richiede la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Cosa che comunque dovrebbe avvenire in tempi brevi e senza variazioni.
Diciamo però fin d’ora che esistono delle novità rispetto al 2022. E riguardano:
art.5 – Agevolazione per i veicoli da/verso la Sicilia: per definirne il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’art.6, è stata inserita una clausola di salvaguardia valevole per tutte le casistiche indicate. In più, si è puntualizzato che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina;
all’art. 6, comma 5 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato eliminato l’inciso “e per il solo viaggio di rientro in sede”; così, il trattore isolato può effettuare più tratte iniziali/terminali di UTI durante la vigenza del divieto, utilizzando tale deroga. Una modifica questa voluta da Anita;
all’art. 6, comma 1 – Agevolazioni per il trasporto intermodale: è stato inserito l’interporto di Pordenone tra i terminal intermodali;
art. 7, comma 2 – Categorie dei veicoli esentati dal divieto: per precisare l’esenzione per le operazioni attinenti alla raccolta dei rifiuti urbani, l’ipotesi è stata scissa in due diverse lettere, aggiungendo ulteriori precisazioni;
art. 8: Tipologia delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto: introduzione degli alveari soggetti a nomadismo tra le tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto;
introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, tramite l’inserimento nel comma 1 della seguente ulteriore : lettera h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.
Vi aggiorneremo nel dettaglio al momento dell’entrata in vigore del decreto.