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Liberalizzato in Italia il noleggio camion senza conducente

Il decreto legge 69/2023, all’art. 24, consente l’utilizzazione anche nel trasporto nazionale di veicoli noleggiati in un qualsiasi Stato UE. Il noleggio è però sottoposto ad alcune condizioni: l’assenza dell’autista; il non abbinamento con un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; l’uso riservato all’azienda che lo prende a nolo, per la sola durata del contratto di locazione; la guida esclusiva del personale dipendente

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Rivoluzione nel mondo del noleggio di veicoli industriali senza conducente. L’art. 24 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, ha finalmente dato l’ok all’utilizzazione anche nel trasporto nazionale di veicoli noleggiati in un qualsiasi Stato UE. Finora, infatti, il noleggio di autocarri senza autista era permesso solo tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo degli autotrasportatori oppure da una società estera comunitaria, ma esclusivamente per i trasporti internazionali. In questo modo, l’art. 24, in attuazione della Direttiva UE 2022/738, modifica l’art. 84 del Codice della Strada che appunto si occupa della disciplina della locazione di veicoli senza conducenti nell’autotrasporto, sostituendo il secondo comma con il seguente testo: «È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro».

Nel noleggio l’impresa locatrice non dovrà essere necessariamente iscritta all’Albo, ma potrà essere anche una società che effettua attività di locazione di veicoli.

Il contratto di locazione dovrà prevedere unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non dovrà essere abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa, riguardante il personale di guida o di accompagnamento.

Altra condizione: il veicolo noleggiato dovrà essere impiegato esclusivamente dall’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione, e dovrà essere guidato dal personale proprio della stessa impresa che, come di consueto, dovrà portare a bordo il proprio contratto di lavoro.

Infine, il contratto di locazione dovrà essere presente, in formato cartaceo o elettronico, a bordo del veicolo noleggiato.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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