Il tempo di attesa al carico e allo scarico va risarcito. E chi è responsabile della sua creazione, va punito con sanzioni che vanno da 1.250 a 15 mila euro. È il principio inequivocabile che prevede una normativa portoghese – a dire il vero esiste anche in Italia, seppure nessuno sembra ricordarsene – contenuta nel decreto-legge n. 57/2021, che lo giudica dannoso per l’economia nazionale e la produttività aziendale e, di conseguenza, lo limita al massimo in due ore.
Migliorare la pianificazione
Un tempo che tiene conto come momento di inizio per il calcolo alla pianificazione stabilita tra caricatore, destinatario e vettore, da programmare con 24 ore di anticipo nei trasporti nazionali (o il giorno lavorativo precedente, in caso di trasporto di merci pericolose), con 48 ore di anticipo, per i trasporti tra Portogallo e Spagna e 72 ore per tutti i trasporti internazionali. Fanno eccezione soltanto i trasporti di merci deperibili per i quali, per loro natura, è possibile pianificare l’operazione nelle 24 ore precedenti. Nei terminal container invece, dove l’operazione di ricezione è stata in precedenza accettata, una volta che siano trascorse due ore dall’avvenuta registrazione all’ingresso della struttura, lo stesso terminal deve dare priorità immediata allo scarico del contenitore, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Nel calcolo delle due ore va anche integrato anche il tempo di attesa iniziale e di quello finale. Pertanto, lo spedizioniere deve garantire una pianificazione delle operazioni di carico/scarico in modo da non superare i tempi di attesa. In più, precisa il decreto, è responsabilità del caricatore o del destinatario, a seconda che si tratti di carico o scarico, assicurare che le procedure amministrative e doganali siano «effettuate in anticipo e in tempo utile per rispettare il periodo di attesa di due ore».
Quando e quanto bisognerà risarcire l’attesa
Al superamento delle due ore, se il responsabile del ritardo è il caricatore o al destinatario, il vettore ha diritto al risarcimento per inadempimento per ogni singola ora (o frazione) successiva alla seconda, fino a un massimo di 10 ore. Oltre scatta un’ulteriore punizione, per così dire, pari a un incremento del 25% del risarcimento previsto.
La quantificazione viene particolareggiata in relazione alla tipologia del veicolo e alla diversa missione di trasporto in cui era impegnato.
Categoria nazionale iberico internazionale
Veicolo con peso uguale da 2,5 a 3,5 ton 12 13 14 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 3,5 fino a 7,5 ton 15 16 17 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 7,5 fino a 11 ton 18 19,5 21 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 11 e fino 19 ton 24 25,5 27,5 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 19 e fino alle 26 ton 26 28 30 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 26 e fino a 44 ton 30 32,5 35 (euro/ora)
Veicolo con peso oltre le 44 ton 34 37 40 (euro/ora)
Le tutele per l’autista
Nella stessa normativa viene specificato che la responsabilità delle operazioni non è in genere di competenza dell’autista, al quale invece vanno garantiti nel periodo di attesa servizi igienici adeguati e, laddove ciò non sia possibile, bisogna metterlo in condizione di poter usufruire dei servizi predisposti per i dipendenti della struttura.
Laddove per accordi contrattuali viene imputata al vettore la responsabilità del carico-scarico, i lavoratori che vi partecipano (diversi dall’autista) devono ricevere adeguata formazione professionale.
L’autista può effettuare operazioni di carico e scarico merci laddove è previsto dai contratti collettivi e soltanto in precise ipotesi:
- nella distribuzione dai magazzini centrali a quelli locali, nei traslochi e nel porta a porta;
- per motivi di sicurezza, in funzione della specifica formazione ricevuta e dell’utilizzo di specifiche attrezzature, nel trasporto di carburanti, di materiali sfusi e di bisarche, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di merci pericolose.
Rispetto al carico e scarico di merci pericolose, se nelle stazioni di servizio sia presente una tecnologia che consente di misurare in modo automatizzato il livello del carburante, non può essere richiesto al conducente di eseguire la stessa operazione in modo manuale.
Chi controlla l’applicazione della normativa
A controllare l’applicazione della normativa provvederanno l’Istituto statale di Mobilità e del Trasporto (IMT) e l’Autorità nazionale sulle condizioni di Lavoro (ACT), che potranno aggiungere ai risarcimenti ricordati, anche specifiche sanzioni che possono arrivare a un massimo di 15 mila euro. Il decreto puntualizza che il 40% di quanto sarà incamerato tramite le sanzioni sarà destinato all’IMT e il rimanente direttamente dalle casse dello Stato.
Come funziona in Italia?
Ricordiamo che in Italia le attese prima del carico e dello scarico della merce non possono oltrepassare le due ore e che, superata tale soglia, il committente deve versare al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Il ministero
ha quantificato l’indennizzo orario in 40 euro. Si tratta forse della normativa meno applicata di tutta la storia dell’autotrasporto.