Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), cambiano le regole per l’iscrizione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La normativa ridefinisce i soggetti obbligati, chiarendo quali categorie possono beneficiare di semplificazioni e quali restano tenute alla registrazione.
Chi resta obbligato al RENTRI
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, restano obbligati all’iscrizione:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Per i rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
L’iscrizione è necessaria anche per rispettare le scadenze già previste dal calendario RENTRI, tra cui quella del 13 febbraio 2026 per le imprese già obbligate.
in particolare, entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
E da questa data queste aziende saranno obbligate a tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, facendo ricorso ai propri sistemi gestionali o ai servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale
CHI RESTA OBBLIGATO RENTRI
Restano tenuti all’iscrizione:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Raccoglitori o trasportatori professionali di rifiuti pericolosi;
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Soggetti non pericolosi già individuati dall’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
SCADENZE CONFERMATE: per le imprese obbligate resta quella del 13 febbraio 2026.
Chi è escluso e le semplificazioni
Il comma 3-bis ridefinisce anche le esenzioni dall’obbligo di iscrizione. Sono esclusi:
- Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni speciali dell’articolo 190, commi 5 e 6;
- Piccoli professionisti e studi non organizzati come impresa (estetisti, tatuatori, parrucchieri, medici o odontoiatri di piccole dimensioni);
- Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi e che rispettano i limiti di fatturato previsti.
Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, potendo continuare a utilizzare la tracciabilità tramite i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartacei per 3 anni, come previsto dalla normativa ambientale.
CHI È ESCLUSO DAL RENTRI
Sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI:
- Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- Produttori soggetti alle semplificazioni dell’articolo 190, commi 5 e 6;
- Piccoli professionisti e studi non organizzati come impresa, ad esempio estetisti, tatuatori, parrucchieri, medici e odontoiatri di piccole dimensioni;
- Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi e rispettano i limiti di fatturato.
🔹 Cosa cambia nella pratica
- Nessun obbligo di FIR digitale per i soggetti esclusi;
- Possibilità di continuare con i formulari cartacei per 3 anni;
- Chi era già iscritto deve presentare cancellazione tramite il portale RENTRI.
Cosa fare se si era già iscritti
Chi rientra nelle categorie ora esonerate ma era già iscritto al RENTRI deve presentare una pratica di cancellazione tramite il portale per evitare iscrizioni volontarie non necessarie. Questa misura evita oneri burocratici superflui e riallinea il sistema alle semplificazioni preesistenti.
Impatto sul settore trasporti e logistica
Per le imprese di autotrasporto che movimentano rifiuti, la modifica non cambia l’obbligo per chi tratta o trasporta rifiuti pericolosi, ma chiarisce chi può utilizzare modalità semplificate di tracciabilità per rifiuti non pericolosi.
Le associazioni di categoria hanno sottolineato come la misura rappresenti un passo importante verso la riduzione degli adempimenti burocratici, allineando il RENTRI alle reali esigenze operative degli operatori.
RIFLESSI SUL TRASPORTO
Per le imprese di autotrasporto che movimentano rifiuti, la modifica:
- Non cambia gli obblighi per chi tratta o trasporta rifiuti pericolosi;
- Chiarisce chi può usare modalità semplificate per rifiuti non pericolosi;
- Riduce la burocrazia, rispondendo alle richieste di associazioni di categoria.


