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RENTRI, novità 2026: chi resta obbligato e chi è escluso dall’iscrizione

Con la Legge di Bilancio 2026, il perimetro del RENTRI viene ridefinito: restano obbligati gli enti e le imprese che trattano o producono rifiuti pericolosi, mentre vengono esclusi Consorzi, produttori con semplificazioni speciali e piccoli professionisti non organizzati come impresa. La misura riduce oneri burocratici e chiarisce le regole di tracciabilità

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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), cambiano le regole per l’iscrizione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La normativa ridefinisce i soggetti obbligati, chiarendo quali categorie possono beneficiare di semplificazioni e quali restano tenute alla registrazione.

Chi resta obbligato al RENTRI

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, restano obbligati all’iscrizione:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Per i rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L’iscrizione è necessaria anche per rispettare le scadenze già previste dal calendario RENTRI, tra cui quella del 13 febbraio 2026 per le imprese già obbligate.
in particolare, entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.

E da questa data queste aziende saranno obbligate a tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, facendo ricorso ai propri sistemi gestionali o ai servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale

Chi è escluso e le semplificazioni

Il comma 3-bis ridefinisce anche le esenzioni dall’obbligo di iscrizione. Sono esclusi:

  • Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, comma 1 D.Lgs. 152/2006);
  • Produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni speciali dell’articolo 190, commi 5 e 6;
  • Piccoli professionisti e studi non organizzati come impresa (estetisti, tatuatori, parrucchieri, medici o odontoiatri di piccole dimensioni);
  • Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi e che rispettano i limiti di fatturato previsti.

Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, potendo continuare a utilizzare la tracciabilità tramite i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartacei per 3 anni, come previsto dalla normativa ambientale.

Cosa fare se si era già iscritti

Chi rientra nelle categorie ora esonerate ma era già iscritto al RENTRI deve presentare una pratica di cancellazione tramite il portale per evitare iscrizioni volontarie non necessarie. Questa misura evita oneri burocratici superflui e riallinea il sistema alle semplificazioni preesistenti.

Impatto sul settore trasporti e logistica

Per le imprese di autotrasporto che movimentano rifiuti, la modifica non cambia l’obbligo per chi tratta o trasporta rifiuti pericolosi, ma chiarisce chi può utilizzare modalità semplificate di tracciabilità per rifiuti non pericolosi.
Le associazioni di categoria hanno sottolineato come la misura rappresenti un passo importante verso la riduzione degli adempimenti burocratici, allineando il RENTRI alle reali esigenze operative degli operatori.

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