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Requisito di stabilimento: un’occasione perduta

Per ora non cambia nulla rispetto al requisito di stabilimento. Perché il principio di proporzionalità tra fatturato e veicoli/autisti, che avrebbe anche potuto dare una spallata alla subvezione, viene rinviato a una legge successiva. Sostanzialmente invariati anche i requisiti dell’idoneità finanziaria e di quella professionale

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Era molto atteso il recepimento in Italia della normativa europea, contenuta nel pacchetto mobilità, relativa al requisito di stabilimento. Invece, lo diciamo subito, il decreto ministeriale n. 145 dell’8 aprile 2022 non ha modificato praticamente nulla, conservando per ora le stesse modalità di dimostrazione, seppure con qualche onere burocratico. In quanto chi già esercitava l’attività dovrà soltanto aggiornare i propri dati, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi insieme all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso gli uffici della motorizzazione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa. 

Chi invece ha intenzione di intraprendere l’attività di autotrasportatore dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti intervenuti con il Regolamento 1055/2020.

Ma il requisito di stabilimento era interessante soprattutto perché la normativa europea ha previsto l’obbligo di dimostrare la congruità tra i veicoli e gli autisti in disponibilità dell’azienda e il fatturato della stessa. Insomma, se un’azienda fattura 350 milioni e ha in disponibilità un solo camion, evidentemente sta nascondendo qualcosa o magari genera fatturato affidando viaggi a subvettori. Quindi, il rispetto di questo equilibrio può diventare proprio un freno alla subvezione. Tutto questo però è rimasta soltanto teoria, almeno al momento attuale. Perché per ora è stato stabilito che ai fini del calcolo vengono presi in considerazione soltanto le operazioni di trasporto rispetto alle quali l’impresa svolge un ruolo di vettore materiale del servizio. Per tutto il resto si è rinviato a una legge successiva il compito di definire il criterio di proporzionalità tra veicoli/conducenti e fatturato. 

Infine, per le imprese attive in trasporti di collettame, vale a dire raggruppando più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE.

Requisito di onorabilità 

Il requisito dell’onorabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:

a)      dall’amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione di società aventi personalità giuridica;

b)      dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c)      dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;

d)      dall’impresa, in quanto applicabile.

Idoneità finanziaria e professionale

Sono rimaste invariate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio) e quello professionale.

Ciò significa che l’autotrasportatore deve dimostrare di avere in disponibilità annualmente un capitale proprio pari o superiore a 9.000 euro per il primo autocarro, a cui vanno aggiunti 5.000 euro per ogni autocarro successivo, mentre sono sufficienti 900 euro per ogni veicolo a motore supplementare con una massa superiore a 2,5 ton ma non a 3,5 ton.

Anche l’idoneità professionale è rimasta invariata e richiede l’indicazione di un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale.

Le imprese attive esclusivamente con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per trasporto internazionale di merci. Laddove questi dispone soltanto di un attestato di idoneità professionale per trasporto nazionale, può conseguire quello internazionale se dimostra di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.   

È invece previsto un esame semplificato per il conseguimento dell’attestato per il trasporto internazionale per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

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