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Omicidio stradale: importanti chiarimenti del ministero

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Il reato di omicidio stradale è legge da qualche giorno. Ma alcuni punti andavano ancora chiariti nel dettaglio. Tra questi quelli presi in esame da una circolare della Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno del 25 marzo, relativa alle condotte che determinano un aggravamento di pena, previste dall’art. 589 bis, comma 5 (omicidio stradale) e 590 bis comma 5 (per le lesioni personali) del codice penale.

I casi sono diversi. Per quanto riguarda l’eccesso di velocità (che si ha, su strade urbane, se si viaggia a una velocità pari o superiore al doppio del consentito, e comunque non inferiore a 70 Km/h; su strade extraurbane, a una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto al limite consentito), per ricavare la velocità con cui procedeva il veicolo si può fare ricorso a qualsiasi strumento tecnico, anche se non omologato a questo scopo. Quindi vanno bene le scatole nere installate dalle compagnie assicurative, vanno bene le centraline che regolano l’attivazione dell’airbag, vanno bene per i veicoli pesanti il dato registrato dal tachigrafo, al cui scarico può provvedere anche la polizia giudiziaria. In questo caso, poi, la stessa polizia dovrà conservare i dati o i fogli di registrazione con le garanzie che si utilizzano in caso di sequestro probatorio.

Rispetto invece all’ipotesi di attraversamento di incrocio con semaforo rosso, la circolare indica la necessità di acquisire testimonianze di altri utenti della strada e le risultanze video delle telecamere di sorveglianza eventualmente presenti in zona.

Rispetto all’inversione di marcia vicino a dossi, curve o incroci, l’aggravante si configura quando l’inversione è avvenuta in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata.

La circolare precisa pure un’altra serie di situazioni che passiamo rapidamente in rassegna.

–  Nel caso di arresto in flagranza di reato previsto, per tutte le ipotesi di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali aggravate, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti. Per l’omicidio stradale l’arresto è obbligatorio nei confronti dei conducenti in stato di ebbrezza grave e per i conducenti di camion, in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Per procedere all’arresto bisogna conoscere subito gli esiti degli esami eseguiti sull’autista e, se ciò non fosse possibile, è consentito disporre l’arresto facoltativo.

–  Diversamente a quanto avviene in caso di lesioni personali, nell’ipotesi di omicidio stradale l’arresto in fragranza è previsto anche per il conducente autore del reato che si sia fermato a prestare soccorso.

– La competenza rispetto a tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali gravi e gravissime è del Tribunale. Peraltro questi reati sono tutti perseguibili d’ufficio. Le lesioni personali lievi e lievissime continuano a essere perseguibili a querela di parte e la competenza a giudicarle spetta al Giudice di Pace.

–  L’aggravante della guida di un veicolo privo di copertura assicurativa è possibile soltanto se il conducente è anche il proprietario del mezzo.

–  La sospensione provvisoria della patente (per massimo 5 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva), il Prefetto può decretarla in attesa della definizione del procedimento penale, qualora sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità del conducente che vanno forniti dall’organo di Polizia che ha eseguito i rilevamenti del sinistro.

–  Il ritiro immediato della patente è applicabile soltanto se, dai dati raccolti dagli agenti, «sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell’incidente». In caso contrario gli agenti trasmettono gli atti al Prefetto il quale deciderà se sospendere o meno la patente. In caso di coinvolgimento di più conducenti, il ritiro immediato del titolo di guida è possibile solo se, sulla base dei dati raccolti sul luogo dell’incidente, emerge una responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei conducenti. In caso contrario il ritiro è escluso. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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