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Pagare o non pagare il Sistri? Intanto sul portale spunta la possibilità di cancellarsi

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Sistri: che fatica! Per le aziende che lo subiscono da anni, pagando cifre che avrebbero meglio destinato ad altro (a maggior ragione in tempi di magra), ma in fondo anche per noi, che ci troviamo a riferire l’ennesima puntata di un serial, che sembra non aver più nulla da raccontare e che invece trova sempre il modo di proporre una nuova puntata.

L’ultima puntata portava un titolo esplicito: «Quel maledetto aprile del 2015». A rendere tale il mese appena trascorso era il fatto che nell’arco di 30 giorni, c’erano da pagare ben due contributi, quello per il 2014 e quello per il 2015. In più iniziavano a essere applicate le pesanti sanzioni che gravano su chi – obbligato – non si iscrive al sistema e a chi non versa i contributi richiesti.

In redazione – forse sulla scia della nostra Class Action, che mirava in prima istanza a recuperare i contributi degli anni 2010 e 2011, quelli cioè versati quando il sistema non era ancora partito – ci hanno scritto in molti per sapere se pagare o meno il contributo. Purtroppo, al momento attuale non c’è molto da rispondere: l’art. 7 comma 3 del DM 52/2011 dispone che il contributo Sistri è agganciato all’anno solare, a prescindere quindi dal momento in cui in effetti si godrà della prestazione. E il versamento – sempre per lo stesso articolo – va effettuato all’atto dell’iscrizione e in seguito ogni 30 aprile. E quindi finché questa norma sarà in vigore – e al momento attuale lo è – non pagare significa violare la legge.

Piuttosto, il governo avrebbe potuto congelare l’obbligo del pagamento, magari farlo slittare oppure metterlo in stand by, ma non l’ha fatto perché evidentemente deve, da parte sua, versare a chi ancora gestisce la piattaforma un importo monetario preciso, imposto da un contratto ancora in essere. Insomma, c’è un sistema in piedi e lo Stato è obbligato a sostenerlo finanziariamente.

Ciò detto passiamo all’altra domanda: cosa rischia chi non paga?

Proviamo prima a rispondere basandoci sul dato giuridico. Se l’obbligo di pagare il contributo è normativamente previsto, è vero pure che ai sensi dell’art. 260-bis, comma 1 e 2 del D.Lgs 152/06, le sanzioni non possono essere comminate a chi adempie, entro 30 giorni dalla data di omissione, all’obbligo previsto dal comma 9-ter dello stesso articolo 260-bis. In più lo stesso articolo aggiunge che «nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie».

Rispetto poi alle modalità di pagamento, sarebbe sempre bene prestare attenzione al calcolo di contribuzione calcolato dal sistema, anche perché nel tempo le normative sono cambiate. Anzi, è opportuno all’atto del bonifico, specificare le attività per cui l’azienda è obbligata al Sistri.

Rispetto poi all’opportunità politica di sanzionare con diverse migliaia di euro aziende che da anni sopportano soprusi e complicazioni burocratiche di sorta, sarebbe veramente paradossale e rischierebbe di surriscaldare gli animi oltre modo. Insomma, la sanzione appare più che altro come uno spettro da agitare; ma rispetto alla reale volontà di trasformarlo in uno strumento concreto nutriamo qualche dubbio.

In ogni caso, ricordiamo a chi non ha più fiato di seguire queste vicende o a chi molto più semplicemente opera in un settore che, dopo l’ultima modifica normativa introdotta con il DM 24 aprile 2014, non è più obbligato al Sistri, può finalmente cancellarsi.

A darne la possibilità è lo stesso sito del Sistri, dove è comparsa in questi giorni un’inedita sezione «modalità di cancellazione» nella quale sono stati resi disponibili i moduli per la restituzione delle chiavette USB e per la perdita di possesso dei dispositivi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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