Adesso è ufficiale: il nuovo regolamento europeo sui cronotachigrafi di nuova generazione è legge. La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea n. L60 lo scorso 28 febbraio e quindi dal 1° marzo è in vigore, anche se, per esserlo veramente, c’è bisogno delle opportune disposizioni attuative da parte della Commissione.
Ha tempo comunque fino al 2 marzo 2016, tranne che per una serie di aspetti che entreranno in vigore un anno prima, il 2 marzo 2015. Quali sono questi ultimi aspetti?
Innanzi tutto c’è l’introduzione di un principio benefico per l’autista, in quanto rispetto alla normativa attuale, i conducenti non saranno più obbligati a preservare i moduli attestanti l’attività quando sono lontani dal veicolo.
Inoltre, cambiano i casi in cui si è esonerati a rispettare le disposizioni sui tempi di guida e riposo. Più precisamente non si applicano ai trasporti stradali effettuati tramite “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”;
In più i singoli Stati membri possono innalzare da 50 km a 100 km il raggio di operatività riferito all’utilizzo dei veicoli di cui alle lettere d), f) e p) dell’art. 13 del Regolamento n. 561/2006.
Ma a parte queste eccezioni, andiamo a vedere quali sono le principali novità del Regolamento:
– introduzione di una nuova generazione di tachigrafi intelligenti, collegati a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare, caratterizzati da sistemi che ne garantiranno l’inviolabilità. Tali dispositivi saranno montati sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio approvate dalla Commissione UE e consentiranno alle autorità di selezionare i controlli su strada concentrandoli su veicoli che presentano determinate anomalie;
– previsione della responsabilità dell’impresa di trasporto per le violazioni commesse dagli autisti. A tal fine, gli autisti dovranno ricevere formazione specifica sul funzionamento del tachigrafo. Anche se gli Stati membri possono circoscrivere tale responsabilità ai casi in cui l’impresa non abbia erogato la formazione o abbia posto in essere condotte incompatibili con il rispetto delle norme sui tempi di guida e sul tachigrafo;
– verifica da parte delle forze di polizia del rispetto dei tempi di guida e di riposo tramite l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o anche scaricati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente;
– possibilità per gli Stati membri, seppure in casi eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.
Passa in Europa la nuova legge su tachigrafi e tempi di guida
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