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Rimborso accise a veicoli posseduti con titoli diversi della proprietà: chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

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L’Agenzia delle Dogane, con circolare 4/D del 23 febbraio 2016, ha preso atto che rispetto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, le forma di disponibilità del veicolo contenute nell’art.3, comma 6 del D.P.R 277/2000, sono meno numerose di quelle previste da altre normative. Tant’è che non contemplano l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la circolare chiarisce che la normativa ricordata va letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso. Rimborso che quindi può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R 277/2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo. Ma tra queste forme vanno anche incluse il leasing finanziario e il noleggio con conducente. Rispetto invece al comodato e alla locazione senza conducente, la nota chiarisce che il riconoscimento dell’agevolazione presuppone la forma scritta del contratto, mentre rispetto al comodato, aggiunge che il contratto va registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile. Nei caso dei noli a freddo a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne abbia il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato registrato. In particolare è obbligatorio compilare i campi relativi alla data di inizio e di fine possesso ricompresi nel Quadro A-1 secondo le modalità riportate nella legenda della dichiarazione. Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
Rispetto all’autotrasporto in conto proprio, invece, la circolare esclude in tale settore la locazione e il comodato.

Altra situazione a cui fa riferimento la circolare riguarda il consumo di gasolio su autoveicoli posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria. Tale operazione non presenta i caratteri della sublocazione, coinvolgendo anche un ente, quale la società di leasing, che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto.

Per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo, la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria. Conseguito il perfezionamento del contratto di locazione, l’esercente autotrasporto merci conto terzi iscritto nell’albo è legittimato ad accedere all’agevolazione sul gasolio consumato.

Istruzioni per la dichiarazione di rimborso
La valenza, ai fini del beneficio fiscale, dei suddetti titoli di possesso dei mezzi utilizzati per l’esercizio del trasporto comporta l’aggiornamento del software predisposto per la compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso. Nelle more della realizzazione di tale intervento, la circolare chiarisce che i soggetti interessati saranno tenuti ad indicare nel quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio di redazione:

a) per indicare l’usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà;

b) per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B= Locazione con facoltà di compera (leasing);

c) per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone, utilizzare la lettera C= Locazione senza conducente.

Altra questione affrontata riguarda l’utilizzo di semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa L’art.41, comma 3, della legge n. 298/1974 rende possibile costituire complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese consentendo all’esercente di trainare, oltre ai propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta nell’Albo. L’Agenzia affronta il caso di un esercente che ha chiesto il rimborso dell’accisa sul gasolio consumato da trattori stradali di altro vettore impiegati in servizi di traino dei semirimorchi dello stesso richiedente.

L’Agenzia però ricorda che la titolarità della motrice rimane comunque in capo all’esercente intestatario della carta di circolazione il quale è anche il soggetto che esercita il possesso del veicolo che consuma il gasolio agevolato. Quindi, non avendo la titolarità dei trattori sui quali viene consumato il gasolio, l’esercente titolare dei semirimorchi trainati non ha legittimazione a richiedere il rimborso dell’accisa. Insomma, il rimborso delle accise non può essere richiesto dal titolare del semirimorchio che, in virtù di accordi presi con il proprietario del trattore stradale, abbia sostenuto le spese legate al carburante In ogni caso, non è ammissibile:

– una dichiarazione di rimborso compilata con l’esclusiva indicazione nel Quadro A -1 di rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori;

– riportare in dichiarazione i litri consumati per i semirimorchi e i rimorchi, tranne per quelli destinati a trasporti specifici, relativamente ai consumi necessari per l’azionamento delle attrezzature permanentemente installate, complementari al trasporto merci.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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