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Rimborso accise: il termine per la domanda entro due anni

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Il decreto fiscale (n.16/2012) aveva provveduto a eliminare il termine di decadenza rispetto alla domanda da presentare per chiedere il rimborso trimestrale delle accise. Ma allora, significa che non esiste decadenza in assoluto oppure c’è un termine ultimo per presentare domanda? Adesso, con circolare del 31 maggio, l’Agenzia delle Dogane risponde in maniera puntuale. In pratica, facendo riferimento a una precedente interpretazione espressa in passato (con circolare del 27 marzo 2009), l’Agenzia chiarisce che l’impresa ha due anni di tempo per richiedere il beneficio, biennio che, in virtù della trimestralizzazione del rimborso, decorre  dal primo giorno utile in cui il rimborso stesso poteva essere chiesto, vale a dire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Quindi, per il primo trimestre 2012 scatta dal 1° aprile.
Presentata la domanda di rimborso e trascorsi i 60 giorni utili a far scattare l’istituto del silenzio-assenso, diventa possibile utilizzare il credito d’imposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui è sorto, in applicazione della modifica introdotta dall’art. 61 del decreto Liberalizzazioni. Ragion per cui, sempre rispetto al primo trimestre di quest’anno, il credito d’imposta maturato rispetto a domanda di recupero presentata con ritardo nell’aprile 2013, si può sfruttare fino al 31 dicembre 2014.
Da questo data scattano i sei mesi per chiedere l’eventuale rimborso di denaro in eccedenza rispetto a quello chiesto in compensazione. Termine che scade, allora, il 30 Giugno 2015.

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PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE CLICCA QUI

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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