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Rincaro patenti, l’Iva sui corsi delle autoscuole non sarà retroattiva

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In un momento particolarmente complesso sul fronte dei costi per l’autotrasporto, arriva una notizia positiva per quanto riguarda il rincaro della patente. Il Governo ha infatti spiegato che l’Iva che verrà applicata alle prestazioni didattiche delle autoscuole, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 marzo 2019 C-449/17, verrà resa non retroattiva con l’emanazione di un’apposita legge. Si tratta di una vittoria significativa per Confartigianato Trasporti, Conftrasporto, Confarca e le altre associazioni che si erano battute contro la retroattività del tributo.

In una risposta al question time presentato in Commissione Finanze della Camera, il governo ha perciò accolto le richieste delle autoscuole e degli autotrasportatori, preoccupati dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui gli enti formativi avrebbero dovuto versare l’Iva dei corsi svolti negli ultimi cinque anni.

Per evitare ciò – ha spiegato l’Esecutivo – è allo studio l’emanazione di una norma specifica per ridefinire l’ambito applicativo dell’esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi quindi gli insegnamenti specifici come quelli impartiti dalle scuole guida, che la sentenza UE non fa più rientrare negli insegnamenti scolastici o universitari esentati dall’imposta. Il Governo richiama in questo senso la giurisprudenza comunitaria che ha costantemente escluso la retroattività in tali materie.

La norma, che dovrebbe essere inserita nel primo provvedimento utile, dovrà quindi sostanzialmente attribuire efficacia non retroattiva alla sentenza C-449/2017, proprio per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno reso prestazioni in esenzione tassa.

Nel frattempo però, fino all’emanazione della specifica norma di legge, le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a decorrere dal 2 settembre 2019, vanno prudenzialmente assoggettate a Iva, proprio per non disconoscere l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 79/E/2019. Inoltre nessuna variazione deve essere effettuata per le operazioni poste in essere fino al 1° settembre 2019: la norma in via di emissione, come detto, dovrà in questi casi garantire il legittimo affidamento del contribuente.

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