Il rifornimento dei soci di un consorzio o di una cooperativa, avvenuto tramite compensazione, consente di dedurne il costo e di detrarre la relativa IVA. È questa, in sintesi, la risposta fornita dell’Agenzia delle Entrate a un interpello in materia, datata 12 giugno 2019. La questione critica si era creata nel momento in cui era stata introdotto, la legge n. 205/2017, l’obbligo di fatturazione elettronica, prevedendo che, per l’acquisto di carburante, la relativa normativa consente la deducibilità del costo e la detrazione dell’IVA soltanto quando è possibile provare che il pagamento sia avvenuto «mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate» o tramite «altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate». E i mezzi idonei secondo l’Agenzia sono gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, il bonifico, il bollettino postale, l’addebito diretto e le varie carte elettronico di debito o di credito.
Quindi, almeno in teoria, non era possibile dedurre il costo e detrarre l’IVA per i soci di consorzi e cooperative a proprietà divisa che, facendo rifornimento di gasolio presso il distributore consortile o tramite carte carburante intestate all’ente aggregativo, pagavano i relativi debiti nei confronti delle forme associative tramite compensazione con quanto lo stesso consorzio o la stessa cooperativa doveva loro come pagamento dei servizi di trasporto resi quali soci della forma associativa.
Ma non era tutto. Perché se tramite la compensazione il socio saldava il debito nello stesso momento in cui avveniva a suo favore il pagamento dei trasporti, nel nuovo sistema previsto dalla legge istitutiva della fattura elettronica il socio si poteva trovare ad anticipare di tasca propria il versamento laddove avesse voluto dedurre il costo ai fini del reddito e detrarre l’IVA corrispondente. Cosa che generava non poche conseguenze negative sul bilancio dello stesso socio.
La Divisioni Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, però, con la risposta n. 189 del 12 giugno scioglie l’arcano a vantaggio delle aziende, specificando, sulla scia di quanto previsto nella circolare n. 8/E del 2018, che «si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili». E quindi il socio potrà dedurre il costo del carburante e detrarre l’IVA se l’ente aggregativo «tracci con una delle modalità individuate nel citato provvedimento n. 73203 del 2018 tutti gli acquisti di carburanti e i successivi acquisti di carburante da parte dei soci presso l’impianto della stessa», come, per esempio, la registrazione su un circuito digitale interno alla società – mediante “card identificativa” o altro strumento elettronico rilasciato ai soci – di ogni transazione avvenuta fra soci e cooperativa, con relativa valorizzazione in termini quantitativi e di valore in euro di ogni rifornimento; indicazione dell’ammontare delle transazioni addebitate nel mese nella causale dell’accredito bancario eseguito dalla cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie effettuate dalla società.