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Spending review e modifiche all’83-bis

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Con la pubblicazione in GU n. 156 del 6 luglio 2012, il Decreto Legge “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, dal 7 luglio sorso sono entrate in vigore importanti modifiche all’art. 83bis (L. n. 133/2008) sui costi minimi (art. 12, comma 80) e sono stati confermati anche per il 2013 i 400 milioni di euro di risorse per il settore, che saranno ripartiti con decreto dei ministri delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Economia e Finanze.

Le modifiche all’83 bis riguardano principalmente le sanzioni e hanno visto riformulati i commi 14 e 15. Il precedente impianto sanzionatorio che prevedeva l’esclusione dai benefici fiscali e previdenziali di ogni tipo per la durata di un anno, nonché quella per un periodo fino a sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, in caso di violazione dei commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’83 bis, è stato sostituito da sanzioni di carattere amministrativo che vengono irrogate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, ovvero:

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’83 bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base della disciplina dei costi minimi, limitatamente ai contratti verbali;

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 13 bis sui tempi di pagamento del corrispettivo, comporta – sia per i contratti verbali, sia per quelli stipulati in forma scritta – la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1.000 euro. Sanzione che si applica nei casi di pagamento dei corrispettivi oltre il 90° giorno dalla data di emissione della fattura; resta invece fermo il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, di cui al dlgs 231/2002, per pagamenti nel periodo compreso tra il 60° e il 90° giorno dall’emissione della fattura;

l’Autorità competente a irrogare le predette le sanzioni non è più il ministero dei Trasporti, ma il Comando generale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, che vi provvedono in occasione dei controlli ordinari e straordinari svolti nei locali delle imprese.

Un’altra modifica all’83 bis, riguarda il comma 6, che ha introdotto l’obbligo per il vettore di indicare nella fattura la lunghezza della tratta effettivamente percorsa, oltre agli altri dati già richiesti dallo stesso articolo.

Le modifiche sono entrate in vigore il 7 luglio scorso e il provvedimento è già all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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