Buone notizie per le aziende di trasporto merci su strada. Il TAR del Piemonte è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità per la regolazione dei trasporti (la competenza del tribunale dipende dal fatto che questa Autorità ha sede a Torino). Il problema riguardava l’individuazione delle categorie che devono pagare tale contributo, in quanto che la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 141/2018 lo impone a una vasta platea di imprese che erogano servizi di trasporto merci su strada anche all’interno di porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti. Vale a dire in contesti in cui vige il potere regolamentare dell’Autorità.
La vicenda aveva provocato una marea di ricorsi da parte delle associazioni di autotrasporto e delle singole aziende trasportistiche, a cui il TAR piemontese ha finito per dare piena ragione. L’organo amministrativo ha infatti disposto l’annullamento della deliberazione limitatamente alla parte in cui (lettera j) prevede l’assoggettamento al contributo degli operatori del trasporto merci. Dal che ne deriva che le imprese di trasporto, se anche lavorano per porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti, non devono alcun contributo all’Autorità. E questo vale non soltanto per le imprese di autotrasporto, ma anche per i corrieri aerei e le compagnie di navigazione che trasportano merci. Al contrario, saranno tenuto a pagare il contributo le società che gestiscono terminal nei porti, in quanto la loro attività si basa su una concessione su cui l’Autorità prende (e ha preso in passato) speficiche decisioni.
In pratica il ragionamento del Tribunale poggia su una differenza alquanto lampante tra “soggetti regolati” e “soggetti beneficiari” delle funzioni regolatorie dell’Autorità. Secondo il Tar del Piemonte sono soggette al pagamento del contributo solamente quelle imprese che operano in un settore dove l’Autorità ha concretamente avviato, prima dell’adozione della delibera di pagamento, l’esercizio delle proprie competenze e delle attività istituzionali, precisando che l’impresa deve essere destinataria diretta dell’attività dell’Autorità e non solo una beneficiaria indiretta. Secondo i giudici amministrativi, insomma, molte delle delibere dell’Autorità non riguardano direttamente il trasporto delle merci e quindi non giustificano il contributo per questa categoria di trasportatori.
Ora si attende l’esito degli ulteriori ricorsi ancora pendenti, rispetto ai quali l’esito appare a questo punto scontato. Sta di fatto che già in passato espliciti responsi giuridsprudenziali sono stati poi contraddetti da nuove delibere dell’ART, contro le quali poi sono stati presentati puntuali ricorsi. Ecco perché a questo punto tutti auspicano un intervento istituzionale chiarificatore per eliminare la necessità del continuo ricorso alla giustizia amministrativa.