L’Ispettorato del Lavoro ha emanato una nota esplicativa – n. 260 del 18 giugno 2020 -relativamente ai criteri di calcolo della sanzione in caso di mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio, chiarendo che la sanzione va calcolata in misura fissa e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti.
La direttiva Ce di riferimento prevede infatti che, ferma restando la tutela prevista dal Regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall’accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio.
La normativa prevede che l’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le 6 e le 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. Chiarisce inoltre che, i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno, ammettendo quindi un frazionamento del riposo intermedio. La violazione delle disposizioni è punita con sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 a un massimo di 300 euro, in misura fissa, senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.


