Quando si trasportano animali vivi, in particolare bovini, la legge prescrive una pausa di almeno un’ora dopo 14 ore di viaggio, alla quale poi può seguire uno stesso periodo di viaggio. Ma la Corte di Giustizia UE, con sentenza emessa già lo scorso 28 Luglio 2016, dice che quell’«almeno», va letto nel senso che si può andare anche oltre, laddove lo richiedano lo condizioni degli animali e del trasporto. Anche se i periodi di viaggio e di riposo intercalati non possono andare oltre le 29 ore, anche se è possibile prolungare di due ore quando la destinazione ormai è particolarmente vicina.
Inoltre, nella tratta di 14 ore si può anche fare una o più pause, anche se la durata di questa sosta non può portare oltre il tempo finale di 14 ore.
Infine la Corte in relazione al Regolamento EU 817/2010 relativo alla concessione di restituzioni all’esportazione, ha spiegato che la dicitura apposta dal veterinario ufficiale sul documento che attesta l’uscita degli animali dal territorio comunitario, non vincola l’autorità competente a pagare le restituzioni, in quanto questa potrebbe verificare la documentazione prevista dalle normative e decidere diversamente, in particolare quando la relazione del veterinario non riguardano le condizioni fisiche e lo stato di salute degli animali trasportati.
Un solo dubbio: è per lo meno bizzarro che lo sforamento oltre le 29 ore del viaggio, tra guida e riposo, possa essere sforato quando la destinazione è vicina, viste le condizione degli animali. Per gli umani, nella fattispecie autisti, questa eccezione non è contemplata.