A partire dallo scorso 1° luglio tutte le retribuzioni devono essere tracciabili. Lo aveva già stabilito la legge di Bilancio 2018, ma adesso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 (che segue la n. 4538 del 22 maggio 2018) chiarisce alcuni dubbi che si erano presentati nell’applicazione della normativa. Innanzi tutto, oltre che la retribuzione, vanno resi tracciabili anche gli anticipi o gli acconti. Inoltre, la retribuzione non è soltanto quella corrisposta ai lavoratori dipendenti, ma anche quella derivante da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e da contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano estranei alla tracciabilità soltanto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie da 1.000 a 5.000 euro e vengono considerate tali sia i pagamenti effettuati con strumenti non tracciabili, sia quando, pur essendo stati utilizzati mezzi di pagamento idonei, il versamento delle somme non è stato realmente effettuato (per esempio, è stato revocato il bonifico). Inoltre, nel caso in cui la mancata tracciabilità si prolunga nel tempo, le sanzioni saranno applicate per ogni singole mensilità.
Infine, a proposito degli strumenti di pagamento, la nota ministeriale precisa che si può corrispondere gli importi dovuti tramite versamento su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata a un IBAN, purché il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento anche ai fini di esibirle in caso di controlli.