Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito con una nuova circolare (n.1/29 marzo 2019) l’intricata materia del trasferimento da una provincia a un’altra della sede legale di un’impresa, iscritta all’Albo degli autotrasportatori eì al REN (Registro elettronico nazionale).
A parte il fatto che tale operazione, con le procedure informatiche attuali, incontrava difficoltà a concludersi tempi brevi, esisteva infatti anche il problema che la Motorizzazione della Provincia di partenza – oggi competente – doveva cancellare l’impresa dall’Albo (e a volte anche dal REN) prima ancora che l’Ufficio provinciale della Motorizzazione di destinazione (UMC) potesse procedere alla sua nuova iscrizione. La conseguenza che era necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al REN e all’Albo degli autotrasportatori dell’impresa.
Per evitare inutili duplicazioni il MIT ha perciò fornito istruzioni che intendono semplificare e rendere omogenea sul territorio nazionale la procedura. In sintesi, tutta l’operazione di trasferimento va fatta tempestivamente a partire da quando la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, chiedendo l’aggiornamento dei dati del REN e dell’Albo.
La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale – mediante il modello C, allegato alla circolare ministeriale n. 4 del 24 luglio 2015 – va quindi inoltrata sia all’UMC della vecchia sede che all’UMC competente per la nuova sede.
La Motorizzazione di partenza, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento alla UMC della nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.
La Motorizzazione di destinazione, ricevuta telematicamente la notizia dell’avvenuto cambio di competenze, provvede ad attribuire all’impresa un nuovo numero di iscrizione all’Albo (aggiornandone i dati nel sistema informatico: indirizzo sede, nuova CCIAA di riferimento ed eventualmente anche quelli relativi allo stabilimento, qualora richiesti dall’impresa nella comunicazione), mentre il numero di REN rimane identico, dato che la numerazione è unica e nazionale.
La circolare precisa infine che il trasferimento di competenze da un UMC all’altro non necessita dell’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore che si intendono posseduti dall’impresa, ferma restando la facoltà degli UMC di attivare i controlli del caso, tra i quali quelli relativi alla regolarità del versamento delle quote di iscrizione all’Albo.