Dopo che la Commissione trasporti UE aveva deciso lo scorso 19 dicembre che la misura italiana di sostegno alle imprese ferroviarie non era configurabile come aiuto di Stato e perciò lecita, la Direzione generale per il trasporto e l’infrastruttura ferroviaria ha emanato il 29 dicembre 2016 il decreto n.61 con cui specifica le condizioni e le modalità dell’aiuto al trasporto merci per ferrovia. Si tratta, in sostanza, di risorse a favore delle imprese ferroviarie che fanno intermodalità, 100 milioni di euro stanziati dalla Legge di stabilità 2015 che verranno erogati nelle annate 2016-2017.
Lo comunica Anita, specificando che la misura non va confusa con il “ferrobonus”, che pure ha ottenuto il parere favorevole di Bruxelles, ma è tuttora in via di definizione da parte del MIT (si parla di 60 milioni in tre anni).
Operativamente possono presentare domanda di contributi le imprese ferroviarie ammesse ad effettuare il servizio di trasporto merci in Italia che hanno svolto servizi di trasporto merci entro e non oltre il 1° marzo 2017 (per i servizi effettuati nel 2016) ed entro il 1° marzo 2018 (per quelli che svolgeranno nel 2017).
Negli aiuti rientrano i treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, compresi quelli transfrontalieri, che hanno origine o destino nel Sud Italia (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia); e quelli effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, esclusi quelli svolti nell’ambito del progetto AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina). Nel primo caso il contributo è pari a 1,30€/treno*km, aumentato fino a 1,83€/treno*km per i servizi con traghettamento dei treni (a titolo di compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sostenuti dal trasporto ferroviario ma non da modalità di trasporto più inquinante). Il tetto massimo di contributo non potrà però superare il 30% del costo totale relativo per ciascuna annualità (2016 e 2017), comprensivo degli oneri accessori al trasporto ferroviario (verifica, formazione, treno e manovra). Nel secondo caso è riconosciuto un contributo non superiore al valore di 2,50€ a treno*km, con le risorse che residuano dopo il riconoscimento del contributo per la precedente misura. In questa seconda previsione i limiti sono due: quello del 50% dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante (fissato in 7,52€/treno*km sulla base dei dati dello studio inviato alla Commissione UE); quello del 30% del costo totale relativo per ciascuna annualità (2016 e 2017), anche qui comprensivo degli oneri accessori sopra indicati.
Altre regole: per ricevere il contributo ogni singolo treno dovrà percorrere sull’infrastruttura nazionale almeno 250 km, ma con eccezioni (servizi di collegamento a porti o stabilimenti e/o depositi industriali, servizi di trasporto di merci pericolose, di rifiuti e per il traffico ferroviario diffuso). Per i servizi internazionali, il percorso in territorio nazionale non inferiore a 250 km dovrà anche essere pari ad almeno 1/3 del percorso totale.
I beneficiari del contributo sono tenuti a dare evidenza di aver destinato una parte dei contributi percepiti a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto.
Infine i contributi saranno erogati alle imprese ferroviarie anche tramite RFI spa, che effettuerà compensazione con gli importi da queste dovute per l’accesso alla infrastruttura ferroviaria, dopo aver ricevuto le risorse dal MIT.
Allegati
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