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Trasporto gasolio marittimo, dal 1° aprile sistemi di misurazione obbligatori

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Dal 1° aprile 2019, tutte le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima dovranno essere munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare n. 3419/RU.

L’installazione dei sistemi di misurazione, sia per il trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sia per quelli semplicemente soggetti ad accisa, era già stata prevista dalla legge 232/2016, ma le dogane hanno preferito per il momento limitare l’obbligo stesso al solo trasporto di carburanti per la navigazione, dove i rischi di frode sono notoriamente più alti (essendo prodotti esenti da accisa).

L’Agenzia ha stabilito anche le specifiche tecniche che devono avere i misuratori in relazione ai rifornimenti di gasolio e olio combustibile fluidissimo per la navigazione. In particolare, dovranno essere installati su condotta e consentire l’emissione di scontrini riportanti una serie di informazioni come giorno e ora del rifornimento; targa dell’autobotte o della bettolina; quantitativo di prodotto rifornito; lettura a inizio e fine rifornimento.
I nuovi sistemi sono dotati di compensazione a 15 gradi della quantità di volume erogata. Tuttavia il depositario mittente può ancora avvalersi di autobotti o bettoline munite di sistemi privi di compensazione purché posti in essere prima del 1° aprile 2019 e ricorrano le condizioni previste nella circolare 6/D delle Dogane del 22.03.2016.
Per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, è ancora possibile, invece, utilizzare i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l’acquirente del prodotto, per cui l’installazione dei sistemi oggetto della circolare risulta del tutto facoltativa.

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