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Trasportounito lancia la battaglia contro i contributi richiesti dall’ART alle imprese di autotrasporto

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«Riteniamo che la misura imposta dall’ART, sostenuta con specifica disposizione di legge da parte del Governo, rappresenti un’ulteriore forzatura nei confronti di un sistema di imprese di trasporto già fortemente penalizzate dall’economia, dal mercato e dalla scarsa funzionalità del sistema rispetto al quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che pretende contributi, non genera alcun tipo di beneficio». Con queste parole Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito, ha condannato le disposizioni con cui l’ART pretende il pagamento di un contributo per l’anno 2019 dalle imprese di autotrasporto che effettuano, con veicoli di massa complessiva superiore alle 26 ton, servizi di trasporto merci su strada connessi a porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti (quindi, chi non svolge trasporti in connessione con tali infrastrutture non è tenuto al pagamento). L’associazione però non vuole fermarsi a una semplice censura, ma intende anche presentare ricorso in sede legale e, laddove ve ne fossero le condizioni, coordinare attività di mobilitazione sia a livello locale che nazionale.

Ricordiamo che il contributo richiesto dall’ART interessa quelle aziende che, nel 2018, abbiano superato i 5 milioni di euro di fatturato e ammonta in particolare allo 0,6 per mille di tale fatturato (quindi non è dovuto per contributi fino a 3.000 euro). È comunque da pagare in due rate: la prima, pari a due terzi del totale, da versare entro il 30 aprile, la seconda, per l’importo restante, entro il 31 ottobre.

Le aziende che non hanno svolto interamente delle attività con le infrastrutture di sopra menzionate sono escluse, salvo la compilazione di un’autodichiarazione – da compilare obbligatoriamente pena una sanzione pari all’1 per cento del fatturato.

Ricordiamo che il fatturato da valutare è quello il cui importo risulta dal conto economico alla voce A1 sommato alla voce A5, anche se dal totale dei ricavi possono essere esclusi:

– i ricavi derivanti da attività che non ricadono nei settori di competenza dell’Autorità come individuati in delibera;

– i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;

– i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;

– i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto;

– i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

 

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