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Tribunale Genova: «Per sicurezza, anche sul treno merci sono necessari due macchinisti»

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Quanti piloti devono essere presenti in una cabina di un aereo? Da quando è accaduto l’incidente che ha coinvolto un volo della Germanwings, molte compagnie europee (Alitalia in testa) hanno esteso l’obbligo della co-presenza, che peraltro negli Stati Uniti era già in vigore. Ma come funziona invece a livello ferroviario? Anche qui le cose andavano fino a ieri in un modo, mentre da oggi – a seguito di una sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova – stanno procedendo in senso parallelo al trasporto aereo.  Questa sentenza è molto importante sia perché fa riferimento a una questione sorta in ambito Cargo, quindi di trasporto merci, sia perché mette in dubbio un accordo siglato nel 2010 tra Trenitalia e sindacati, in base al quale non sussisteva più l’obbligo sui convogli merci e in determinate tratte orarie, di avere due macchinisti a bordo.

Senonchè un macchinista di La Spezia che non aveva gradito tale accordo in più occasioni si era rifiutato di salire a bordo di un treno senza la compagnia di un altro collega macchinista, fino a quando la compagnia non ha deciso di licenziarlo.

Ma il macchinista ha impugnato il licenziamento e oggi ha ottenuto ragione, perché – come si legge nelle motivazioni della sentenza – «è evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e soprattutto imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi». In pratica, se il malore del singolo macchinista dovesse avvenire in luoghi difficilmente raggiungibili o all’interno di una galleria la macchina dei soccorsi finirebbe per mettersi in moto troppo in ritardo. E siccome il macchinista – come si legge sempre nella sentenza – sarebbe più esposto a rischi di patologie e siccome la tecnologia in tal senso non può essere supplente, va da sé che con la nuova organizzazione introdotta nel 2010 ci sarebbe un «arretramento considerevole del livello di tutela del macchinista». A scapito di cosa? Il Tribunale dice espressamente per «consentire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio di trasporto merci». Ma queste logiche di mercato – conclude il Tribunale – «recedono di fronte alla salvaguardia dell’incolumità del lavoratore ». Anzi, tecnicamente la colpa giuridica di Trenitalia sarebbe quella di non adottare, senza il doppio macchinista, « tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute del lavoratore».

Per la cronaca, il macchinista ribelle ha ottenuto il pagamento di sei mensilità non percepite a seguito del licenziamento e il reintegro sul posto di lavoro.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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