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Nuovo Codice della Strada, le principali novità per l’autotrasporto

La nuova normativa prevede regole più rigide e sanzioni più elevate per i conducenti, con alcune specifiche che interessano più in particolare gli autisti professionali

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Lo scorso 27 marzo la Camera dei Deputati ha approvato il DDL sul nuovo Codice della Strada, con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento dovrà ora passare per l’approvazione definitiva all’esame del Senato, dove potrebbe essere in parte modificato. Ma già in questa prima stesura contiene novità importanti e norme di sicurezza che avranno un peso notevole sul settore dell’autotrasporto.
Vediamo quali, partendo da quelle che pongono maggiori problemi ai camionisti.

Sospensione temporanea della patente

Innanzitutto, una novità importante è l’introduzione della sospensione breve della patente per chi dispone di meno di 20 e/o 10 punti. In particolare, in caso di infrazione rilevata da parte delle Forze dell’Ordine riguardo al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dell’uso del cellulare mentre si è alla guida, sarà prevista una sospensione di 14 giorni per chi detiene meno di 10 punti sulla patente e di 7 giorni per chi ne possiede meno di 20.
Le associazioni di categoria dell’autotrasporto hanno chiesto in proposito di distinguere tra operatori professionali e altri utenti della strada. Gli autisti professionisti, infatti, dispongono, come è noto, di un punteggio sulla patente di guida e di uno specifico sulla Carta di Qualificazione del Conducente (per le infrazioni al CdS commesse alla guida del camion). Proprio per le necessità di possedere la patente per il loro lavoro, le associazioni di categoria hanno quindi chiesto che la sospensione breve sia calcolata sulla somma dei punteggi dei titoli abilitativi (patente più CQC).

Guida in stato di ebbrezza

Sono poi state inasprite le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Nella patente verranno inserite la «Limitazione dell’uso – codice 68 niente alcool» e la «Limitazione dell’uso – codice 69 – limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo Alcolock».
Nel primo caso l’annotazione del codice 68 sulla patente dei camionisti appare superflua, perché già oggi gli autisti professionali di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada hanno l’obbligo di un tasso alcolemico pari a 0.
Per quanto riguarda invece il codice 69, poiché per i conducenti professionisti la tolleranza è zero, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci dovrebbero essere forniti di serie del dispositivo Alcolock, sin dalla prima immatricolazione.
Ricordiamo che questo dispositivo – una sorta di etilometro da autoimpedisce l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore appunto allo zero. C’è da sottolineare come l’Alcolock in generale dovrebbe applicarsi solamente a chi è già stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito (con una durata di applicazione variabile da 2 a 3 anni), quindi in questo caso la normativa appare perfettibile.

Distanziamento di sicurezza per i ciclisti

Novità anche per i ciclisti che comporteranno un ulteriore aumento di attenzione da parte dei conducenti di veicoli pesanti. Viene infatti introdotto l’obbligo per automobilisti e camionisti o comunque alla guida di veicoli a motore di mantenere una distanza di 1,5 metri dal ciclista quando si trovino a sorpassare una bicicletta, ma solo «ove le condizioni della strada lo consentano».
Nelle strade più strette, invece, Il nuovo testo dell’art. 148 parla di sorpasso che deve essere effettuato «con adeguato distanziamento laterale, in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore» e «tenendo conto della ridotta stabilità dei velocipedi».
Un’altra modifica riguarda la cosiddetta “casa avanzata”, ovvero lo spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri mezzi e, nel caso, poter svoltare per primi. La nuova formulazione dell’art. 40 del Codice accoglie questa necessità, stabilendo che «nel caso della zona di attestamento ciclabile, la prima striscia traversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di fermarsi, mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche».

Guida sotto l’effetto di farmaci, sostanze stupefacenti o psicotrope

L’articolo 187 disciplina la «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti». Occorre fare attenzione perché alcune di queste sostanze compaiono anche all’interno di medicinali come analgesici, antidolorifici, antistaminici ecc. di uso comune, motivo per cui è bene farne un uso sempre sotto controllo medico. La rilevabilità delle sostanze alla base di questi farmaci (per esempio, barbiturici, medicinali di origine vegetale a base di cannabis, o anche di morfina o oppiacei) può avvenire anche a distanza di molte ore dalla loro assunzione, quando pure gli effetti curativi si sono esauriti.
Nel caso in cui si fossero assunte sostanze stupefacenti e queste venissero rilevate mediante un test salivare durante un controllo stradale, la patente verrà ritirata immediatamente. Nel caso di conducenti di veicoli commerciali si presume – ma non è specificato – che il ritiro valga anche per la patente professionale. Per quella normale non sarà possibile conseguirne una nuova prima dei 3 anni, per la CQC non ci sono indicazioni. Non è inoltre necessario che venga provato lo stato di alterazione psico-fisica. Sarà sufficiente che la sostanza venga trovata nel sangue, affinché scattino le sanzioni.

Utilizzo di smartphone al volante

Chi guida tenendo il volante con una mano e il cellulare con l’altra rischia la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (con decurtazione da 8 a 10 punti) e una multa fino a 1.000 euro. In caso di recidiva la multa aumenta fino a 1.400 euro.

L’eccesso di velocità

Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro, con sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

La multa multipla con l’autovelox

Nel caso, infine, in cui si prendano con autovelox più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione ossia quella più grave aumentata di un terzo (se più favorevole).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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