Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio, la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’IVA, nel caso in cui il cedente non abbia proceduto con il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, è stata estesa anche alle cessioni di carburanti per autotrazione, avvenute a prezzi inferiori al valore normale.
Il decreto fa riferimento alla regola della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972 e circolare n. 41/E del 26/9/2005, paragrafo 6), norma istituita per combattere le frodi in determinati settori a rischio.
La solidarietà opera a determinate condizioni e cioè: la cessione deve avere ad oggetto determinati beni (individuati con apposito decreto del MEF del 22 dicembre 2005); i beni devono essere ceduti a un prezzo inferiore al valore normale (determinato ex art. 14, DPR 633/1972); il cessionario deve essere un soggetto passivo Iva; il cedente non ha versato l’imposta dovuta.
La responsabilità solidale del cessionario è limitata alla sola imposta e non si estende, quindi, alle sanzioni dovute dal cedente per aver violato l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta. Il cessionario (obbligato in solido) può però sottrarsi alla responsabilità dimostrando con documentazione che il prezzo dei beni ceduti (inferiore al valore normale) è stato determinato sulla base di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.
Il decreto legge 50/2017 già prevedeva l’estensione della solidarietà al settore dei combustibili per autotrazione, ma delegava a un decreto del MEF il compito di individuare le specifiche tipologie di beni da includere nell’elenco dettato dal decreto ministeriale sopra citato. Il decreto di gennaio aggiorna dunque questo elenco includendovi “benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” (art.1), in quanto ritenuti “prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni di frode”.