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Formazione e sicurezza: ora anche in cassa integrazione e smart working la legge non fa sconti

La nuova legge sulle PMI obbliga le aziende di autotrasporto a formare e proteggere i lavoratori anche nei periodi di cassa integrazione e in smart working. Tagliare la formazione? Non più un’opzione

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Immagina un magazziniere in CIG, il camion fermo in deposito, le officine che rinnovano il parco mezzi… La tentazione di molti imprenditori è chiara: “Blocchiamo tutto, anche la formazione”.

La nuova legge dice il contrario: proprio nei periodi di cassa integrazione la formazione sulla sicurezza deve continuare. Non importa che il lavoratore non stia guidando o non sia fisicamente in sede: l’azienda resta responsabile di avere personale formato e aggiornato.

Esempi concreti:

  • L’addetto officina in CIG può seguire un corso online su nuovi macchinari o sicurezza degli ausili di sollevamento.
  • La contabile che lavora a orario ridotto può completare il corso quinquennale obbligatorio sulla sicurezza.

Chi sa organizzarsi con corsi online e calendari flessibili trasforma un periodo “vuoto” in un’opportunità: niente interruzioni operative e personale sempre aggiornato.

Lo smart working “non è casa tua”

Molti imprenditori di autotrasporto hanno scoperto lo smart working negli ultimi anni, soprattutto per amministrativi e customer service. E spesso hanno pensato: “Se è a casa, la sicurezza è più sua che mia”.

Non è così. La legge chiarisce: il datore di lavoro resta responsabile anche a distanza. L’obbligo principale è consegnare almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi dello smart working, destinata al lavoratore e al RLS.

Cosa deve contenere:

  • Postazioni improvvisate (tavolo cucina, laptop in posizioni scorrette, sedia non ergonomica)
  • Stress da reperibilità continua
  • Isolamento
  • Sicurezza informatica

In pratica: niente più clausole generiche firmate anni fa. Serve un documento chiaro, aggiornato e dimostrabile.

Dal foglio di carta alla responsabilità penale

Qui cambia il gioco. La mancata consegna dell’informativa non è più solo un illecito amministrativo: può portare a sanzioni penali, fino all’arresto, oltre all’ammenda economica.

Per un’impresa di trasporto, la domanda concreta è:

Se domani un’impiegata in smart working ha problemi alla postura o subisce un infortunio domestico collegata al gestionale, l’azienda può dimostrare di averle spiegato come organizzare la postazione e ridurre i rischi?

Se la risposta è “non proprio”, la nuova norma rende la lacuna molto pericolosa.

Guardare tutto “dall’abitacolo”

Con gli occhi di un imprenditore: più vincoli, certo, ma anche più chiarezza.

  • Non abbassare la guardia sulla sicurezza quando i volumi calano o ci sono persone in CIG.
  • Prendere sul serio lo smart working, trattandolo come una vera estensione dei luoghi di lavoro.

La logica è semplice: la sicurezza non è legata al luogo fisico, ma al rapporto di lavoro. Finché il dipendente è alle tue dipendenze, il perimetro di responsabilità continua, sia che il camion sia fermo sia che il PC sia sul tavolo di casa.

Micro-storie concrete:

  • Il magazziniere in CIG completa online il corso sugli ausili di sollevamento.
  • La responsabile customer service regola finalmente la postazione e riduce il mal di schiena.
  • Il titolare scopre che una mail inviata tre anni fa con un pdf generico non basta più.

Il messaggio chiave

La nuova legge non stravolge le regole, ma le chiarisce: la formazione e la sicurezza non si fermano nei periodi di crisi e devono coprire anche il lavoro agile.

Per un’azienda di autotrasporto, il consiglio pratico è: pianifica, documenta e organizza tutto ciò che riguarda la sicurezza dei tuoi dipendenti. Così, anche nei momenti di fermo o di smart working, l’impresa resta in regola e protegge chi lavora con lei.

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