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Rinnovo patente: ecco come vanno risolti i casi particolari non previsti dalla legge

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Il rinnovo delle patenti di guida è un fiume carsico, che scorrendo crea di continuo nuove casistiche che vanno mano mano prese in considerazione. Ed ecco perché, dopo l’introduzione della nuova disciplina avvenuta con decreto del 15 Novembre 2013 e operativa dal 9 gennaio, adesso arriva l’ennesima circolare che integra quella precedente del 3 marzo. Le principali modifiche riguardano le seguenti ipotesi:
– quando la nuova procedura di rinnovo non è applicabile, in quanto mancano più di 4 mesi alla scadenza della patente, all’istanza di duplicato presentata in motorizzazione, l’interessato deve allegare anche il certificato medico, le fotografie e l’attestazione di versamento in conto corrente postale: su c.c.p n. 4028, di 16 euro a titolo di imposta di bollo; su c.c.p 9001 di 9 euro a titolo di diritto di motorizzazione;
– se la verifica preliminare di rinnovabilità della patente con il nuovo sistema dà esito negativo a causa della discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente, il sanitario procede comunque alla visita medica e, se questa si conclude positivamente, consegna all’interessato una comunicazione che dovrà allegare alla richiesta di rinnovo da presentare in motorizzazione.
Tale agevolazione è stata ora estesa anche al caso in cui il medico rilevi una divergenza tra il nominativo indicato nella carta di identità o altro documento identificativo, e quello scritto sulla patente di guida: la patente dovrà riportare lo stesso nominativo scritto sulla carta di identità o su altro documento di identificazione, in corso di validità. Inoltre, sempre in questi casi in cui il rinnovo deve essere chiesto direttamente dal titolare all’Ufficio della motorizzazione competente (in ragione del luogo dove è stata svolta la visita medica), la patente da rinnovare non deve essere ritirata ma viene lasciata nella disponibilità del titolare. 
– In caso di recapito al cittadino di patente non conforme, dovuto a un errore commesso dal medico accertatore durante l’inserimento nel sistema informatico dei codici unionali o della scadenza, quando queste informazioni errate risultino sulla nuova patente l’interessato deve chiedere alla motorizzazione il rilascio di un nuovo duplicato, allegando le attestazioni di versamento sui c/c 4028 (16 euro) e 9001 (9 euro) e un certificato non in bollo del medico accertatore, con i dati corretti. Questa procedura è stata estesa anche all’ipotesi in cui la fotografia inserita nella patente rinnovata appartenga ad un soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore di invio commesso dal sanitario.

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