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Decreto del Fare: 30% di sconto per pagamenti entro 5 gg delle multe. Attenzione ai centesimi!

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Il Decreto del Fare ha introdotto una norma che prevede uno sconto del 30% a chi pagherà le contravvezioni al Codice della Strada verbalizzate entro 5 giorni dalla “contestazione o dalla notificazione”. Questo, per effetto delle modifiche apportate all’art. 202 del CdS (dall’art. 20, comma 5-bis, del D.L. n. 69/2013). La riduzione però non si applica alle violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo (art. 210, comma 3, CdS) e la sospensione della patente di guida. Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato:

– presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore;

– con versamento in conto corrente postale;

– a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall’amministrazione;

– mediante strumenti di pagamento elettronico.

Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente può effettuare anche immediatamente, nelle mani dell’agente, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico (Es. POS), nella misura ridotta del 30%. L’agente in questo caso rilascerà al trasgressore una ricevuta della somma riscossa e trasmetterà il verbale al proprio comando.

Quanti decideranno di “anticipare” il pagamento delle sanzioni verbalizzate dovranno però fare attenzione ai centesimi, l’errore nel versamento può costare molto caro. Lo specifica una recente circolare del ministero degli Interni che riporta i primi chiarimenti alla nuova procedura. La questione di maggiore impatto riguarda il calcolo dei centesimi da pagare. Infatti, se la regola generale per le sanzioni amministrative (in particolare, per gli importi che scaturiscono dall’aggiornamento biennale in base ai dati Istat sull’inflazione) è quella dell’arrotondamento all’euro (quando i centesimi da pagare sono meno di 50, si può arrotondare per difetto; quando sono più di 50 si deve arrotondare per eccesso), ciò non vale più quando si deve calcolare lo sconto del 30%. I verbali, quindi, riporteranno anche i centesimi e chi non li verserà si troverà a ricevere poi una cartella esattoriale pesante perché il versamento scontato non sarà considerato valido e, salvo ripeterlo correttamente entro 60 giorni, ciò farà perdere il diritto al pagamento in misura ridotta (cioè a versare solo il minimo della sanzione “ordinaria”, quella senza lo sconto 30%).

Allegati

Per scaricare la tabella aggiornata con la riduzione degli importi (fonte Asaps), clicca qui

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