A volte l’eccessivo zelo si può trasformare in ingiustizia. Ma l’importante è che si riconosca lo sbaglio e alla fine si possa giungere da una giusta soluzione. Un esempio in questo senso ci arriva da Termini Imerese, dove qualche tempo fa la Polizia stradale di Palermo aveva fermato e controllato un veicolo pesante nell’area di servizio di Caracoli Sud. Passato ai raggi X l’autocarro era parso in perfetta regola, ma gli agenti avevano contestato comunque la violazione dell’art. 63, commi 4 e 5 del Codice della Strada, che riguarda la massa limite rimorchiabile e le modalità del corretto agganciamento del rimorchio.
Ma la ditta di Alcamo (Trapani) proprietaria del camion non ci stava e ricorreva contro la Prefettura di Palermo e la sanzione amministrativa, valendosi della consulenza di ben due studi legali: Chiarelli di Alcamo e Fiorini di Anagni.
Davanti al giudice di pace di Termini Imerese il colpo di scena: la Prefettura di Palermo ammetteva l’illegittimità del suo operato e si univa all’azienda nel chiedere l’accoglimento del ricorso. Come spiega la sentenza, infatti, “per massa rimorchiabile del trattore… va considerata la massa complessiva a pieno carico del rimorchio (art.167 c.2 CdS)… e peraltro i calcoli dedotti dall’agente accertatore risultano estrapolati dalla carta di circolazione e non effettuati con strumenti omologati tali che possano dare autorità di piena prova fino a querela di falso”. Una serie di negligenze, dunque, e di valutazioni sbagliate che hanno fatto vincere la causa alla ditta a cui è stata liquidata la somma di 300 euro più iva e spese forfettarie.
Al di là delle somme di entità piuttosto limitata, si tratta in ogni caso di una sentenza importante, perché pare che multe di questo tipo siano piuttosto diffuse nell’area palermitana. Non bisogna dunque rassegnarsi e pagare nel caso in cui l’applicazione delle leggi risulti errata come in questo caso, ma far valere le proprie giuste ragioni in sede legale.