Bye bye Superammortamento del 130%. Con la fine dell’anno questa misura che tanto gradimento aveva incontrato anche tra gli autotrasportatori va in pensione. Il suo posto, però, viene in parte coperto da un’altra misura tutta nuova e da scoprire che, almeno per certi versi, potrebbe sortire analoghi effetti. Parliamo della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, vale a dire un’IRES (o IRPEF) ridotta di 9 punti percentuale. Cerchiamo di capire come funziona e se è applicabile anche all’autotrasporto. Innanzi tutto la misura prevede che la quota di utili prodotti l’anno precedente e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, per la parte corrispondente agli ammortamenti riferibili agli investimenti in beni strumentali nuovi o a costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, viene tassata con l’aliquota ordinaria applicabile IRES – IRPEF, ma ridotta di 9 punti percentuali. Andando quindi a fare i conti, le società di capitali, avranno una tassazione agevolata del 15% sul reddito così determinato e del 24% sulla parte restante del reddito. Mentre i soggetti IRPEF si vedranno ridurre l’aliquota di 9 punti.
L’analogia con il superammortamento di questa misura riguarda il tipo di investimenti rispetto ai quali si può usufruire della tassazione agevolata, in quanto a rigor di logica dovrebbero comprendere anche i veicoli da trasporto. Questo perché l’IRES agevolata, oltre a poter essere utilizzata per realizzare nuovi impianti, per completare opere sospese, per ampliare o ammodernare impianti esistenti, si può sfruttare per acquistare beni materiali strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Tra questi però – specifica la norma – non possono essere compresi i beni immobili e le autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di possesso. Ragion per cui per le altre tipologie di veicoli non ci dovrebbero essere problemi a utilizzare l’agevolazione.
Inoltre c’è anche da segnalare la conferma della “Nuova Sabatini” (Art.1, comma 200) e delle agevolazioni previste da “Iperammortamento” (art.1, commi da 60 a 62) il cui ammortamento è stato portato dal 150 al 170% del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica di cui all’Allegato “A” della Legge n° 232/2016.
Rispetto a tale misura la legge di Bilancio 2019 ha introdotto uno scaglionamento dell’agevolazione sulla base dell’importo degli investimenti: «La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro».