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CQC scaduta da oltre due anni, il MIT chiarisce i dubbi

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Vista la complessità della materia, il ministero dei Trasporti ha deciso di emanare una nuova circolare – la 14087 dell’11 giugno 2018 – per chiarire dubbi e domande sul rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC) scaduta da oltre due anni. Questa seconda circolare segue e abroga la circolare 26681 del 21 dicembre 2017.

ESAME DI RIPRISTINO – La materia è regolata dall’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, che stabilisce come, nel caso di qualificazione CQC scaduta da oltre due anni, per il rinnovo da parte del titolare sia necessaria la frequentazione di un corso di formazione periodica e un “esame di ripristino” comprendente parte comune e parte specialistica. Per l’esame si devono pagare alcune imposte e presentare: l’attestazione di versamento di 16 euro su c/c n. 4028 per l’assolvimento del bollo sull’istanza; l’attestazione di 16 euro su c/c n. 4028 per l’assolvimento del bollo sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame; l’attestazione di 16,20 euro su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti di veicoli a motore). L’istanza per sottoporsi a “esame di ripristino” dura 1 anno. Trascorso questo periodo, l’utente dovrà presentare nuova istanza, corrispondendo nuovamente gli importi previsti dalle norme vigenti.

VALIDITÀ CGC– La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile. La qualificazione CQC ottenuta a seguito di esame di ripristino avrà validità di 5 anni dalla data dell’esame.  Nel caso della doppia qualificazione CQC trasporto merci più persone (vedi sotto), le due scadenze saranno diverse e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta).

Vediamo ora diversi casi che si possono presentare:

DUPLICATO DI PATENTE CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DI VALIDITÀ – Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC (comprovata dal codice unionale “95”) scaduta di validità, sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata la qualificazione CQC.

TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE, UNA DELLE QUALI SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI – Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Tuttavia è obbligato a sottoporsi all’esame di ripristino “nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni”. In caso di richiesta sia per sostenere l’esame di ripristino che per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da meno di due anni, l’utente deve presentare due distinte domande. Per il rinnovo, all’istanza devono essere allegate l’attestazione di pagamento di 32 euro su c/c 4028 e l’attestazione di pagamento di 10,20 euro su c/c 9001 (duplicati e certificazioni inerenti al conducente). Per l’esame, due distinte attestazioni di versamento di 16 e 16,20 euro, come visto sopra.

TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE, ENTRAMBE SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI– In questo caso il conducente non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli esami di ripristino, ma dovrà avanzare prima l’istanza per sostenere l’esame di ripristino  di una delle due abilitazioni CQC, poi una seconda istanza di ripristino per l’altra CQC (utilizzando lo stesso corso) e sostenendo in ogni caso sia la parte comune che la parte specialistica.

DECORRENZA DEI DUE ANNI DALLA SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE CQC– La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Il rinnovo di validità è efficace in caso di un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile in data successiva. Facciamo un esempio: se il corso di formazione periodica frequentato dal titolare termina il 25 luglio 2018, è possibile il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino, di una qualificazione CQC scaduta il 25 luglio 2016. Se però il corso di formazione terminasse il 26 luglio 2018, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo l’esame di ripristino.

PROCEDURE ESAME DI RIPRISTINO – Questo esame prevede la prova relativa alla parte “comune”  e quella relativa alla parte “specialistica”. Anche qui esemplifichiamo: un conducente titolare della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni e della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica. Ma in quest’ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose. In caso di esame i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito positivo, dell’esame stesso. Le modalità di effettuazione degli esami di ripristino sono uguali a quelle per conseguire la qualificazione CQC.
L’istanza di esame può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.

RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE CQC – Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente frequentando un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità. La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo “revoca per altri motivi”.
In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà richiedere un duplicato della patente di guida (a meno che non intenda rinunciare anche alla patente di guida), sulla quale, ovviamente, non sarà riportato il codice 95 della CQC revocata. Il conducente titolare di entrambe le qualificazioni CQC che abbia rinunciato a una delle due, ma, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla, deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.

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