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Multa nulla se l’autovelox è approvato, ma non omologato: ora c’è l’OK della Cassazione

La Suprema Corte, affrontando in maniera diretta per la prima volta la questione, l’ha risolta escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione dei rilevatori di velocità, traendone come conseguenza l’annullamento delle sanzioni inflitte

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La sentenza della Cassazione n. 10505/2024 farà epoca. Non si tratta di un’affermazione esagerata la nostra, perché parliamo di una decisione che ha fatto parlare tutti i media italiani e suscitato ampie discussioni e polemiche. Siamo di fronte a una sentenza che risponde al massimo livello, forse in via definitiva, alla ‘vexata quaestio’ della differenza tra approvazione e omologazione negli apparecchi di rilevazione della velocità (autovelox).
In altri termini, la Corte Suprema, affrontando per la prima volta la questione di cui sopra, l’ha risolta escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione. Va precisato che già molti giudici di pace e tribunali erano giunti alla medesima conclusione e avevano, di fatto, annullato le multe conseguenti al rilevamento dell’infrazione di velocità. Del resto, ne abbiamo dato evidenza proprio in questa rubrica, su suggerimento dell’avv. Roberto Iacovacci, parte attiva nei procedimenti in materia. Ma è palese che una sentenza espressa dal più alto organo giudicante in grado ha un peso specifico ben maggiore e cambia tutta la prospettiva.

IL FATTO

Come si è giunti a questo verdetto? Tutto parte dall’avvocato trevigiano Andrea Nalesso che, alla guida della sua auto – ma ovviamente la fattispecie è riferibile per analogia anche a un veicolo pesante – era stato multato dalla Polizia locale di Treviso perché viaggiava a 97 km orari in una tangenziale con limite a 90. A registrare l’infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, approvato ma non omologato. L’avvocato aveva allora fatto ricorso al Tribunale trevigiano che aveva escluso l’equipollenza tra omologazione e approvazione e, quindi, ritenuto l’accertamento non valido.
Contro questo verdetto il Comune di Treviso aveva adito la Cassazione, affermando al contrario la validità del verbale e chiedendo la convalida della sanzione.

LA DECISIONE

Solo che i giudici di legittimità hanno considerato condivisibile la decisione di primo grado. «Correttamente – hanno spiegato – la sentenza impugnata ha fatto una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, che hanno caratteristiche, natura e finalità diverseL’omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento».
In altre parole, l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa, come l’approvazione – ha in più natura necessariamente tecnica ed ha come obiettivo quello di «garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico», che va utilizzato per l’accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato ed è indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.
La Cassazione ha sottolineato anche che recentemente (Cassazione n. 3335/2024), in caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, è stato precisato che il giudice «è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate». E in questo caso la prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, mentre la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal verbale di accertamento.
Infine, la Corte ha evidenziato che, nella propria pronuncia, non possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali evocate dal Comune, che avallerebbero una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Difatti, come specificato dai giudici di Roma, l’art. 45, comma 6, del Codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, distinguendo nettamente i due termini, che sono da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.
Infatti, la norma intende riferirsi a tutti i «mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni», taluni dei quali sono destinati ad essere necessariamente omologati. Tra questi vi sono, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto dell’art. 142, comma 6 del CdS, laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura. Solo se questa viene compiuta, infatti, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità. Vi sono poi altri strumenti per i quali, in effetti, la semplice approvazione è sufficiente, ma non è il caso degli autovelox, come evidenziato anche dalla Corte.

LE CONSEGUENZE

Morale: il ricorso è stato respinto, la sentenza impugnata confermata e il verbale annullato. I giudici di legittimità hanno però compensato le spese in virtù della novità della questione, sottoposta, come detto, in modo diretto ed approfondito per la prima volta all’esame della Cassazione.
In conclusione, si può avere il caso di un autovelox approvato, ma non omologato, cioè non rispondente ai requisiti posti dall’art. 192 del Regolamento d’attuazione del Codice della strada.
Il nostro commento è che l’impatto di una decisione di questo peso potrebbe essere devastante, dato anche il contrasto osservato finora nella giurisprudenza di merito. Teoricamente, infatti, la sentenza rischia di portare all’annullamento di migliaia di multe. Ma al di là di questo, la Corte di Cassazione ha un ruolo fondamentale nell’interpretazione delle leggi e le sue sentenze costituiscono una sorta di “faro nella notte” per i giudici di grado inferiore. Non è dunque ipotesi lontana dalla realtà che i giudici di pace, primo organo giudicante chiamato a esprimersi sui ricorsi, si sentano in una botte di ferro nell’annullare le multe conseguenti alla rilevazione di un autovelox approvato, ma non omologato. E i dispositivi di questo tipo, come ha spiegato il direttore veneto dell’associazione dei comuni (ANCI), Carlo Rapicavoli, «costituiscono la stragrande maggioranza di quelli che si trovano tra le strade».
Sarebbe un cambio di prospettiva, appunto, epocale.

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