Il trasporto internazionale di merci e di persone all’interno del territorio comunitario è entrato progressivamente in una nuova era, nel senso che ormai, dal 1° marzo 2025, può essere effettuato esclusivamente con veicoli dotati di tachigrafi digitali intelligenti di ultima generazione. La novità fondamentale è data dal fatto che fino ad oggi non era mai accaduto che l’introduzione di un nuovo standard di tachigrafo diventasse obbligatoria anche per veicoli immatricolati prima della sua entrata in vigore. Stavolta, invece, questo obbligo guarda anche indietro e determina la necessità per gli operatori di effettuare il cosiddetto retrofit, di aggiornare cioè la dotazione del veicolo con il tachigrafo di ultima generazione.
In realtà la data di inizia di questa fase sarebbe dovuta essere precedente, ma poi tra problemi di fornitura e la volontà degli Stati membri di concedere agli operatori del settore due mesi di apprendimento didattico, ne hanno derogato l’introduzione fino al 28 febbraio 2025.
Rimane comunque un dubbio: se un trasporto merci internazionale attraversa più territori nazionali, l’obbligo di retrofit vale anche per la sola tratta nazionale? A tale quesito lo scorso 14 aprile 2025 ha risposto la Direzione del Servizio Polizia Stradale con un parere a firma del direttore Santo Puccia.
La risposta del parere è negativa, nel senso che considera possibile che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione. La motivazione è giustificata sulla base della considerazione che «non si può escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito del tachigrafo intelligente di 2a generazione (G2V2) eventualmente nella disponibilità di un diverso vettore, munito dei requisiti previsti per l’esecuzione del trasporto internazionale». E i requisiti richiesti sono, oltre appunto alla dotazione di tachigrafo di ultima generazione, anche il possesso della licenza comunitaria.
Un’ultima precisazione importante: in una nota dello stesso parere si puntualizza che il vettore che ha coperto la tratta nazionale del trasporto per poi affidarlo a un altro vettore, assume il ruolo di «sub-committente del trasporto». E questa variazione rispetto al vettore va riportata al punto 17 della CMR, indicando il nome della società che effettua il trasporto e la targa del veicolo utilizzato. In questo modo, infatti, chi poi si occuperà di effettuare i controlli potrà ricostruire la relazione di traffico all’interno della filiera e verificare eventuali irregolarità.