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Per dedurre i costi carburante può bastare la fattura

La Corte di Cassazione ha confermato che per gli autotrasportatori per conto terzi, a partire dal 2006, vige un’esenzione dall’obbligo di compilazione delle schede carburante, ritenendo adeguata la prova dell’acquisto del gasolio e la conseguente deducibilità del costo anche attraverso l’esibizione delle fatture

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La deduzione costi carburante è un po’ la croce e delizia del settore trasporto, anche perché tenere una corretta gestione documentale è impegnativo per ogni impresa, soprattutto quando si tratta di non sbagliare nel dedurre i costi e detrarre l’IVA. Una buona notizia proviene però da un’ordinanza della Corte di Cassazione che ha definitivamente chiarito che le imprese di autotrasporto per conto terzi possono dimostrare tali spese anche tramite fattura, essendo esentate dall’obbligo delle schede carburante.

IL FATTO

 Il caso parte da una società operante nel settore del trasporto e della raccolta di rifiuti che si era vista notificare un avviso di accertamento dall’Amministrazione Finanziaria per l’anno d’imposta 2010. L’oggetto della contestazione era l’indebita deduzione di costi per l’acquisto di carburante, poiché l’impresa non aveva compilato le apposite schede, all’epoca considerate un requisito essenziale. Nel lungo percorso giudiziario la Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente dato ragione al Fisco, mentre la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, aveva ribaltato la decisione, accogliendo le ragioni del contribuente. A questo punto, l’AF aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la normativa non ammettesse documenti alternativi alle schede carburante per la deduzione dei costi.

  • Per risolvere la controversia legale occorreva dunque interpretare la normativa fiscale in materia di documentazione delle spese per carburanti. La regola generale, stabilita dal DPR 444/97, prevede che la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA siano subordinate alla compilazione delle ‘schede carburante’senza possibilità di utilizzare documenti equivalenti
  • Se dunque l’AF basava il proprio ricorso su questo principio da essa ritenuto inderogabile, la difesa della società contribuente, invece, faceva leva su una specifica eccezione normativa introdotta per la sua categoria di appartenenza. Il punto cruciale era stabilire se questa eccezione fosse applicabile al caso concreto.

LA DECISIONE

Ebbene, la Corte di Cassazione ha dato torto all’Amministrazione Finanziaria, confermando la sentenza di secondo grado favorevole alla società di trasporti. I giudici hanno stabilito infatti che, per la specifica categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, l’obbligo di compilazione delle schede carburante è stato abrogato a partire dall’anno d’imposta 2006. Di conseguenza, per l’annualità oggetto di accertamento (2010), l’azienda aveva pieno diritto di dimostrare l’acquisto del carburante e la relativa spesa attraverso altri mezzi, come le fatture di acquisto.

Più nello specifico, la Corte Suprema ha fondato la sua decisione sulla base dell’art. 1, c. 109, legge n. 266/2005. Questa norma ha modificato il regolamento DPR 444/97aggiungendo gli ‘autotrasportatori di cose per conto terzi’ all’elenco dei soggetti esentati dall’obbligo di compilazione delle schede carburante: esenzione in vigore dall’anno d’imposta 2006, mentre il contenzioso riguardava il 2010. Quindi gli Ermellini hanno concluso che la società rientrava a pieno titolo nel regime di esonero e potevano utilizzare le fatture per dimostrare i costi sostenuti per i rifornimenti.

LE CONSEGUENZE

L’ordinanza della Corte ha indubbiamente un forte impatto per tutte le imprese di autotrasporto per conto terzi. Di fatto, conferma che, per i periodi d’imposta successivi al 2006 e fino all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (che ha superato il sistema delle schede), le aziende non sono tenute a documentare gli acquisti di carburante tramite le schede.

Nell’interpretazione delle norme fiscali, insomma, bisogna non solo considerare la regola generale, ma anche le specifiche eccezioni previste per determinate categorie di contribuenti, prestando particolare attenzione all’ambito temporale di applicazione di ciascuna disposizione.

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