Oggi ci occupiamo di trasporto rifiuti, commentando un’ordinanza della Corte di Cassazione sulle regole nel caso in cui i materiali siano di modesta entità.
In sostanza la sentenza chiarisce che l’esenzione dall’obbligo di compilazione del formulario di identificazione per rifiuti sotto i 30 kg si applica al totale giornaliero e non al singolo trasporto. Una decisione che interessa tutte le aziende che trasportano rifiuti, anche non pericolosi.
IL FATTO
Una Provincia aveva emanato una serie di ordinanze-ingiunzioni nei confronti di alcune società edili, contestando loro la violazione dell’art. 15 del D.lgs. 22/97, ovvero il trasporto di rifiuti non pericolosi con formulari di identificazione incompleti, in particolare privi dell’indicazione del peso.
Le società sanzionate si erano opposte e la Corte d’Appello aveva accolto il loro ricorso, annullando le sanzioni. La decisione dei giudici di secondo grado si era basata sulle testimonianze dei dipendenti delle società, i quali avevano confermato l’esistenza di una prassi aziendale per la quale il peso non veniva indicato sul formulario quando il carico era inferiore a 30 kg, per ragioni di contabilità interna. La Corte d’Appello aveva in altri termini considerato che la norma sull’esenzione si applicasse al singolo viaggio, escludendo così la violazione.
Contro la sentenza d’appello, la Provincia aveva però proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione e falsa applicazione della normativa sul trasporto rifiuti. In particolare, secondo la Provincia, il giudice aveva intrepretato erroneamente il campo di applicazione dell’esenzione: il limite di 30 kg previsto dall’art. 15, comma 4, del D.lgs. 22/1997 non doveva essere riferito al singolo trasporto, ma al quantitativo complessivo di rifiuti trasportato dal produttore nell’arco dell’intera giornata. Quindi, anche se i singoli viaggi trasportavano meno di 30 kg, se il totale giornaliero superava tale soglia, l’obbligo di compilazione completa del formulario rimaneva.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Ente. Gli Ermellini hanno chiarito infatti che la formulazione letterale della norma non lascia spazio a dubbi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano […] ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi».
Il limite, quindi, è inequivocabilmente giornaliero. La ragione dell’esenzione, spiega la Corte, risiede nella non rilevante quantità di rifiuti, che non giustifica la complessa procedura di tracciabilità. Ma questa semplificazione non può applicarsi quando, nell’arco della stessa giornata, vengono effettuati più trasporti che, sommati, superano la soglia dei 30 kg. La Corte d’Appello ha quindi sbagliato nel ritenere che la prassi aziendale, confermata dai testimoni, fosse sufficiente a escludere l’illecito. Avrebbe dovuto, invece, verificare concretamente se il peso complessivo dei rifiuti trasportati in ciascuna delle giornate oggetto di contestazione superasse o meno il limite legale.
LE CONSEGUENZE
Alla fine la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio per cui l’esenzione da parte del produttore dei rifiuti dell’obbligo di compilare i formulari è consentita solo nelle ipotesi in cui il trasporto giornaliero non superi i 30 Kg di rifiuti, non riferendosi al singolo trasporto o al singolo formulario ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata.
In conclusione, la documentazione nel trasporto rifiuti va sempre tenuta correttamente e con grande attenzione, anche perché i casi di trasporto complessivo di materiale minore di 30 kg in una giornata sono sicuramente pochi, specie nel caso di imprese strutturate. Inoltre le prassi interne non possono mai prevalere su una chiara disposizione di legge, specialmente in un settore delicato come quello della gestione ambientale.


