Parliamo oggi della evasione delle accise sugli oli minerali. L’accusa riguardava un committente e un trasportatore giudicati colpevoli di aver movimentato illecitamente gasolio, utilizzando documenti di trasporto falsificati e destinatari inesistenti. Ricorrendo in Cassazione, vedremo come la Corte (sentenza n. 4212/24) abbia dichiarato inammissibili i ricorsi, perché i motivi di appello chiedevano una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Si tratta di una decisione di particolare rilievo perché ribadisce con forza i limiti del giudizio di terzo grado.
IL FATTO
Si parte da un’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, che aveva portato alla scoperta di un articolato sistema illecito di movimentazione di gasolio destinato all’autotrazione, quindi soggetto ad accisa. Il carburante veniva trasportato utilizzando documenti di trasporto (CMR) falsificati, che indicavano appunto destinatari inesistenti o del tutto estranei alle operazioni commerciali, nonché luoghi privi di depositi fiscali autorizzati. Lo scopo era quello di sottrarre il prodotto al pagamento delle imposte dovute.
I giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, fondandosi su un quadro probatorio solido e convergente. In particolare, era stato accertato che l’olio trasportato fosse effettivamente gasolio soggetto ad accisa; che la documentazione fosse palesemente falsa; che i destinatari indicati non fossero reali; che le intercettazioni telefoniche dimostrassero la piena consapevolezza degli imputati circa l’illiceità delle operazioni.
Nel ricorso alla Corte Suprema, gli imputati avevano tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove, sostenendo, tra l’altro, che il prodotto fosse destinato a usi diversi dall’autotrazione e contestando l’interpretazione delle intercettazioni. Erano stati inoltre sollevati presunti vizi procedurali relativi ai decreti autorizzativi delle intercettazioni e lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
LA DECISIONE
La Cassazione ha tuttavia dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili, chiarendo che le doglianze proposte non denunciavano vere violazioni di legge, ma miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività non consentita nel giudizio di legittimità. Tra l’altro veniva confermata la piena utilizzabilità delle intercettazioni, ritenendo legittima la motivazione “per relationem” dei decreti autorizzativi (in cui il decreto richiama e incorpora le motivazioni contenute in altri atti istruttori già compiuti durante il procedimento). In generale è stato ribadito il principio per cui la Cassazione non è giudice del merito, ma verifica esclusivamente la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate: Inoltre è stato ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte d’Appello sulla base della gravità dei fatti, della reiterazione delle condotte, dell’intensità del dolo e dell’assenza di ravvedimento del comportamento colposo.
LE CONSEGUENZE
L’inammissibilità del ricorso riafferma dunque con chiarezza la distinzione strutturale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, sottolineando che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in una “terza istanza” di valutazione dei fatti. Solo violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione possono essere esaminati dalla Suprema Corte.
In conclusione, la decisione rappresenta un importante monito per la difesa processuale e, al tempo stesso, conferma la gravità del reato di evasione delle accise e la piena efficacia degli strumenti investigativi, come le intercettazioni, nel contrasto a tali condotte illecite.


