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1° ottobre: per il trasporto di carburanti scatta il DAS elettronico

Entro il 30 novembre, ogni azienda di trasporto, per ogni movimentazione di carburante in uscita, dovrà adeguare i propri sistemi per poter fornire apposita comunicazione. Se tali sistemi non saranno adeguati, è vietato utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni di benzina e gasolio usato come carburante ad aliquota normale

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Ogni singolo trasporto di benzina e gasolio dal 1° ottobre avranno bisogno di un singolo e-DAS. È quanto impone un decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 a cui l’Agenzia delle Dogane dedica la circolare n. 34 del 2020, chiamata proprio a far luce sulla nuova normativa con cui viene imposto l’utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), per movimentare benzina e gasolio utilizzato come carburanti assoggettati ad accisa.

L’Agenzia ha anche inserito nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento”, oltre al DAS elettronico, anche il Rapporto di Ricezione del DAS elettronico (RDR). I due nuovi tipi di documento, dovranno essere utilizzati dallo speditore per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento EDS, e dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato RDS. In entrambi i casi, dovrà essere indicato nel campo 20 “Numero documento/verbale”, il Codice di Riferimento Standard (CRS).

Lo scopo della normativa, finalizzata a porre un freno al dilagante commercio illegale di carburanti, serve infatti a semplificare i controlli documentali nelle movimentazioni dei materiali. Parliamo di movimentazione in quanto l’obbligo non riguarda soltanto le aziende di autotrasporto, ma ciascun esercente, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale che di deposito commerciale. 

Anche se l’entrata in vigore della normativa è il 1° ottobre, in concreto l’onere operativo per le aziende coinvolte scatterà entro il 30 novembre, data entro la quale tutte le realtà coinvolte nella movimentazione di benzina e gasolio dovranno adeguare i propri sistemi elettronici ed effettuare, per ogni movimentazione di carburante in uscita, la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020. 
Laddove i sistemi elettronici e di presentazione della comunicazione non siano adeguati, è vietato utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Infatti, in caso di problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore, tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, questi sarà obbligato a richiedere all’Ufficio delle Dogane una specifica autorizzazione di durata non superiore ai 60 giorni, per l’emissione del documento in formato cartaceo. E comunque in generale i DAS cartacei rimarranno in vita e saranno bollati dagli Uffici delle Dogane soltanto per prodotti soggetti ad accisa diversi dai carburanti per autotrazione.

Ultimo dettaglio di interesse: per utilizzare l’applicazione che consente di inserire elettronicamente ogni modifica riguardante l’e-DAS (applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane) è necessario che tutti gli autisti siano dotati di Identità Digitale, rilasciata dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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